Obbligo di comunicazione alle OOSS dell’utilizzo del lavoro in somministrazione
di NexumStp S.p.A.
Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
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Il D. Lgs. 81/2015, all’art. 36, co. 3, prescrive, in capo ai datori di lavoro che utilizzano lavoratori in somministrazione, l’obbligo di comunicare (anche per il tramite della associazione di datori di lavoro alla quale l’azienda aderisce o conferisce mandato) alle RSU, ovvero alle RSA o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ogni 12 mesi:
- il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
- la loro durata;
- il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.
Secondo quanto previsto dall’art. 40 co. 2 del D. Lgs. 81/2015, la violazione di tale obbligo di comunicazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 1.250. La sanzione viene applicata, secondo quanto veniva specificato dal Ministero del lavoro con nota prot. n. 12187/2012 (che si ritiene ancora applicabile) sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione che in caso di un non corretto assolvimento dello stesso.
In merito alla tempistica della comunicazione, la stessa nota ministeriale n. 12187/2012 stabilisce che, al fine di non incorrere in sanzione, la comunicazione periodica vada effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento ai dati sull’utilizzo di lavoratori somministrati relativi all’anno di calendario immediatamente precedente.
Pertanto entro il 31 gennaio 2024 (o entro diversa data stabilita dalla contrattazione collettiva) dovranno essere comunicati alle RSU ovvero alle RSA o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati relativi al periodo 1/01/2023 – 31/12/2023. La comunicazione può essere consegnata a mano, oppure inviata tramite pec o raccomandata A/R.
Rispetto alla previgente normativa, contenuta nell’art. 24 del D.Lgs. 276/2003, non è più previsto l’obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali dell’avvio di rapporti di somministrazione prima della stipulazione dei contratti stessi (o nel termine di 5 giorni successivi alla stipula qualora sussistano motivi di urgenza e necessità). Tuttavia, potendo essere tale obbligo contenuto nella contrattazione collettiva, è necessario verificare le previsioni del CCNL applicato.
Due bozze standard di comunicazione sono allegate alla presente informativa:
Si ricorda infine, in tema di somministrazione, che i lavoratori assunti con contratto di somministrazione devono essere registrati nel LUL e pertanto la loro assunzione, pur essendo effettuata direttamente dall’Agenzia di somministrazione, deve essere comunicata al consulente che effettua l’elaborazione delle buste paga.
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