Consulenza Sicurezza sul Lavoro
Ingegneria e Ambiente

La consulenza sulla sicurezza sul lavoro svolta da Nexum ABLE (Roma) e da Studio Lepori (Torino) viene seguita da uno staff di ingegneri e tecnici qualificati, con competenze specifiche nei vari settori, che si mantengono costantemente aggiornati ai progressi tecnologici e all’evoluzione della normativa. Il nostro gruppo di professionisti fornisce un supporto completo e adeguato alle singole esigenze del cliente, dalla valutazione dei rischi al sopralluogo in azienda.

Questo ci permette di offrire ad aziende di qualsiasi dimensione e settore soluzioni innovative ed efficaci con una consulenza a 360° che valuta ogni rischio legato ai luoghi, alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e ai processi di produzione.

Un’organizzazione ottimale del lavoro, oltre a ridurre i rischi di incidente e/o infortunio, consente di avere minori interruzioni e, quindi, maggiore risparmio in termini di tempo e risorse per attrezzature e strumenti, aumenta la qualità dei prodotti/servizi, con un ritorno positivo sul prestigio dell’azienda.

Consulenza Sicurezza sul Lavoro
Ingegneria e Ambiente

La consulenza sulla sicurezza sul lavoro svolta da Nexum ABLE (Roma), da Sicurema (Milano) e da Studio Lepori (TO) viene seguita da uno staff di ingegneri e tecnici qualificati, con competenze specifiche nei vari settori, che si mantengono costantemente aggiornati ai progressi tecnologici e all’evoluzione della normativa. Il nostro gruppo di professionisti fornisce un supporto completo e adeguato alle singole esigenze del cliente, dalla valutazione dei rischi al sopralluogo in azienda.

Questo ci permette di offrire ad aziende di qualsiasi dimensione e settore soluzioni innovative ed efficaci con una consulenza a 360° che valuta ogni rischio legato ai luoghi, alla struttura, agli impianti, alle attrezzature e ai processi di produzione.

Un’organizzazione ottimale del lavoro, oltre a ridurre i rischi di incidente e/o infortunio, consente di avere minori interruzioni e, quindi, maggiore risparmio in termini di tempo e risorse per attrezzature e strumenti, aumenta la qualità dei prodotti/servizi, con un ritorno positivo sul prestigio dell’azienda.

Valutazione dei rischi aziendali

Valutazione dei rischi aziendali

Il D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) prevede numerosi adempimenti normativi nel rispetto dei lavoratori e a tutela delle aziende.

La valutazione del rischio sicurezza sul lavoro diventa così un obbligo che le aziende devono assolvere, qualsiasi sia la loro dimensione o attività, per garantire il rispetto della legge e l’avvio delle misure necessarie alla prevenzione.

Il nostro lavoro di consulenza relativo alla valutazione dei rischi sul lavoro, parte da un’attenta analisi del rischio, per poi avviare programmi a supporto delle aziende per ridurre al minimo i pericoli.

Sviluppiamo poi, per le aziende un pacchetto di servizi che si articola negli ambiti più diversi: dai monitoraggi ambientali all’acustica, dalle autorizzazioni commerciali alle pratiche ASL e HACCP, dal risparmio energetico alla progettazione di impianti antincendio, dalla sicurezza in campo edilizio all’assistenza alle aziende per tutte le problematiche legate al cantiere, il tutto nel pieno rispetto della normativa di riferimento.

Nexum ABLE e Sicurema affiancano le piccole e medie imprese nello svolgimento di tutti gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dal D. Lgs. 81/2008.

In particolare, ci occupiamo della redazione di:

  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI (DVR) ai sensi del Titolo I, Capo III Sez. II art. 28-29 D.Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMOREai sensi del Titolo VIII, Capo II art. da 187 a 198 D.Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI MANO-BRACCIO E/O CORPO INTEROai sensi del Titolo VIII, Capo III art. da 199 a 205 D. Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DERIVANTI DALLA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSIai sensi del Titolo IX, Capo I art. da 221 a 228 D.Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIOai sensi del D.M. 10.03.1998 e Titolo I, Capo III Sez. VI, art. dal 43 al 46 D. Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD ATMOSFERE ESPLOSIVE (ATEX)ai sensi del Titolo XI, Capo I-II-III art. da 287 a 297 D. Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATOai sensi del Titolo I, Sez. II art. 28 comma 2 D. Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENIai sensi del Titolo IX, Capo II art. da 236 a 241 D.Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICIai sensi del Titolo X, Capo II art. da 271 a 278 D. Lgs. 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI E MOVIMENTI RIPETITIVI ai sensi del Titolo VI, Capo I art. da 167 a 170 D.Lgs.81/08 e Norme UNI ISO 11228 parti 1-2-3;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)ai sensi del Titolo VIII, Capo IV art.206 a 212 D.Lgs.81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (ROA)ai sensi del Titolo VIII, Capo V art. da 213 a 218 e art. 306 comma 3;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE AD AMIANTOai sensi del Titolo IX, Capo III, Sez. II art. da 248 a 261 D.Lgs. 81/08.
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • Elaborazione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI PER I LAVORI IN APPALTO (DUVRI)ai sensi del Titolo I, Capo III Sez. I art.26 D. Lgs.81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) ai sensi del Titolo IV art. 100 del D.Lgs 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) ai sensi del Titolo IV art. dal 90 al 100 del D.Lgs 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro.
  • P.I.M.U.S. ai sensi del Titolo IV sez. V art. 131 e 138 del D.Lgs 81/08;
    Sanzione in caso di mancato adempimento: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro.

Inoltre, offriamo i seguenti servizi:

  • Programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • Assegnazione di specifici DPI sulla base delle mansioni in riferimento alle direttive e alle qualità delle attrezzature;
  • Identificazione di piani e procedure per l’operatività dei lavori aziendali (rispetto a organizzazioni preesistenti);
  • Organizzazione di programmi di formazione per le mansioni specifiche e corsi di addestramento per l’uso di attrezzature, DPI e delle procedure di sicurezza aziendale;
  • Impostazione di tutte le procedure previste inerenti a comunicazioni presso gli organi di controllo;
  • Assistenza per la stesura del documento di valutazione dei rischi;
  • Verifica dei documenti essenziali;
  • Ispezioni di conformità e verifiche periodiche.

La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al personale, prima di essere un mero adempimento di legge richiesto ai datori di lavoro, è un investimento che l’azienda fa sulla prevenzione, per assicurare ai suoi dipendenti un ambiente lavorativo sicuro dove possono svolgere con serenità le proprie mansioni.

Inoltre, la formazione fornisce ai dipendenti le competenze necessarie per gestire eventuali emergenze che si possono verificare durante la loro permanenza in azienda.

Nexum ABLE e Sicurema organizzano i seguenti corsi formativi per il personale, conformi a quanto richiesto dalla specifica normativa:

  • Corso di formazione per i Lavoratori

Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. atti 221.
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori dell’azienda.
L’obiettivo del corso è quello di formare  i lavoratori sui rischi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenire ogni possibile infortunio.
I corsi di formazione per i lavoratori sono articolati in due moduli: il modulo Generale di 4 ore per tutti i livelli di rischio e il modulo Specifico in base ai livelli di rischio: Basso, Medio, Alto (individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda).
I lavoratori dovranno svolgere 8 ore per il rischio Basso, 12 ore per il rischio Medio e 16 ore per il rischio Alto.
E’ previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati.
Sanzione per mancata formazione: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

  • Corso per Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per Datori di Lavoro

Ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. 81/08 e dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 rep. atti 223.
Il corso è rivolto a tutti i Datori di lavoro che vogliono svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
L’obiettivo del corso è quello di formare i Responsabili del servizio di prevenzione e protezione sui problemi relativi alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, attraverso strumenti teorici e pratici.
I corsi di RSPP per i Datori di Lavoro, sono articolati in tre differenti livelli di rischio: Basso, Medio, Alto (individuato in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda).
La durata dei corsi cambia in base al livello del rischio: Basso (16 ore) – Medio (32 ore) – Alto (48 ore).
La durata dei corsi di aggiornamento (quinquennale) cambia in base al livello di rischio: Basso (6 ore) – Medio (10 ore) – Alto (14 ore).
Sanzione per mancata formazione:  Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

  • Corso per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Ai sensi del comma 10 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08.
Il corso è rivolto ai Rappresentanti dei lavoratori eletti dai lavoratori o designati all’interno delle rappresentanze sindacali ove presenti in azienda. L’obiettivo del corso è quello di formare il Rappresentante di lavoratori sugli aspetti legati alla salute e sicurezza durante il lavoro.
La durata del corso è di 32 ore.
L’aggiornamento annuale cambia in base al numero dei dipendenti: 4 ore per aziende da 15 fino a 50 dipendenti, 8 ore per aziende oltre 50 dipendenti.
Sanzione per mancata formazione: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

  • Corso per addetti al servizio Antincendio

Ai sensi del comma 9 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e del D.M. del 10/03/1998.
Il corso è rivolto ai dipendenti dell’azienda designati al ruolo di addetti all’antincendio.
L’obiettivo del corso è di formare i lavoratori incaricati in materia di prevenzione incendi e lotta antincendio.
La durata del corso varia sulla base della classificazione del rischio incendio all’interno dell’azienda (livello di rischio basso, medio, alto), in base a queste tre categorie la durata dei corsi è la seguente: 4 ore (rischio basso) – 8 ore (rischio medio) – 16 ore (rischio alto).
L’aggiornamento triennale varia sempre in base al livello del rischio dell’azienda: 2 ore (rischio basso) – 5 ore (rischio medio) – 8 ore (rischio alto).
Sanzione per mancata formazione: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

  • Corso per addetti al Primo Soccorso

Ai sensi del comma 9 art. 37 del D.lgs. 81/08.
Il corso è rivolto a tutti i lavoratori designati a svolgere le misure di intervento di primo soccorso.
L’obiettivo del corso è quello di fornire una specifica formazione in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.
La durata del corso varia in base al gruppo di appartenenza dell”azienda. Per il gruppo “A” 16 ore.
L’aggiornamento triennale per il gruppo “A” è di 6 ore per il gruppo “B” e “C” 4 ore.
Sanzione per mancata formazione: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

  • Corso di formazione per Dirigenti

Ai sensi del comma 7 dell’art. 37 del D.lgs. 81/08 e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 rep. atti. 221.
Il corso si rivolge a coloro che, all’interno dell’organizzazione aziendale per la sicurezza, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali dirigenti ovvero in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
L’obiettivo del corso è quello di formare il dirigente per garantire una corretta esecuzione della mansione in funzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore; è previsto, inoltre, un aggiornamento quinquennale con durata minima di 6 ore.
Sanzione per mancata formazione:  Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro

  • Corso di formazione per il Preposto

Ai sensi del comma 7 art. 37 del D.lgs. 81/08 e dell’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 rep. atti 221.
Il corso si rivolge a coloro che, all’interno dell’organizzazione aziendale per la sicurezza, in ragione delle mansioni effettivamente svolte, sono identificabili quali preposti ovvero sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
L’obiettivo del corso è quello di formare il preposto per garantire una corretta esecuzione della mansione in funzione della sicurezza nei luoghi di lavoro.
La durata minima della formazione per i preposti è di 8 ore; è previsto un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
Sanzione per mancata formazione: Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.

Offriamo ai nostri clienti il servizio di Medicina del Lavoro per la Sorveglianza sanitaria del personale dipendente, esposto a Rischi specifici.

In particolare, ci occupiamo del coordinamento delle attività sanitarie: dalla prenotazione delle visite, al rilascio dei giudizi di idoneità, alla mansione, con relativa cartella sanitaria di rischio.

In base al D.Lgs 81/08 il datore di lavoro ha degli obblighi che la norma gli impone di rispettare, tra questi obblighi vi è quello di nominare un Medico Competente e di sviluppare un piano di sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori.

Le visite mediche all’interno della sorveglianza sanitaria sono a  spese del datore di lavoro e sono distinte in:

  • Visita medica preventiva al fine di constatare se il lavoratore sia idoneo alle mansioni che andrà a svolgere. Va effettuata dopo l’assunzione e prima di adibire il lavoratore alla mansione.
  • Visita medica periodica da svolgere una volta l’anno per verificare la salute dei lavoratori ed esprimere un giudizio di idoneità alla mansione svolta. Può essere svolta anche con più frequenza se il medico competente lo ritiene opportuno in base alla valutazione del rischio dell’attività svolta.
  • Visita medica in occasione del cambio della mansione per verificare l’idoneità del lavoratore alla nuova attività da svolgere in azienda.
  • Visita medica su richiesta del lavoratore, ovviamente sarà il medico competente a valutare se tale richiesta sia effettivamente correlata alle condizioni di salute o ai rischi professionali dell’attività svolta. Verrà rilasciato anche in questo caso il giudizio di idoneità.
  • Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro da svolgere solo nei casi specifici previsti dalla normativa.

 

Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico competente esprime i seguenti giudizi relativi alla mansione informandone sia il datore di lavoro che il lavoratore:

  • Giudizio di idoneità;
  • Giudizio di idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • Giudizio di inidoneità temporanea;
  • Giudizio di inidoneità permanente.

Le visite mediche comprendono sia esami clinici e biologici che esami diagnostici legati al rischio dell’attività. Devono in alcuni casi verificare l’assenza da assunzioni di sostanze stupefacenti o alcool.  Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria del lavoratore e il medico competente comunicherà il giudizio di idoneità, rispetto la mansione specifica, sia all’Azienda che al lavoratore. La violazione degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria è punita, con forme diverse a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto. Per esempio, la sanzione prevista per la mancata nomina del medico competente consiste nell’ammenda da 1.644,00 a 6.576,00 € o nell’arresto da 2 a 4 mesi. I nostri medici del lavoro operano da anni nel settore dell’Igiene e Medicina del Lavoro e sono in grado di offrire un servizio efficace e mirato per tutte le esigenze aziendali con accertamenti strumentali inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’ambiente di lavoro. Le visite possono essere svolte anche direttamente in azienda previo accordo con il datore di lavoro.

Il D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di predisporre servizi e strumenti idonei a eliminare e prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro.

Il Testo Unico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/08) disciplina la prevenzione incendi in tutti i luoghi di lavoro. Nel Testo Unico vengono ricordati gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di tutela nella lotta antincendio attraverso misure generali e alla nomina obbligatoria degli addetti alle squadre di emergenza, compresa quella preposta alla lotta antincendio. Il D.Lgs 81/08 negli aspetti riguardanti la Prevenzione Incendi fa riferimento al Decreto Ministeriale del 10/03/1998 che stabilisce i “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. Il Testo Unico per la Sicurezza infatti sancisce l’obbligo di adottare adeguate misure all’interno dei luoghi di lavoro per prevenire gli incendi e tutelare i lavoratori, sempre applicando  i criteri generali di cui al D.M. del 10 Marzo 1998. Le principali disposizioni che disciplinano la prevenzione antincendio sui luoghi di lavoro vengono elencate nell’art. 46 del D.Lgs 81/08 “Prevenzione Incendi” che delinea l’argomento introducendo anche il ruolo dei Vigili del Fuoco che assumono un ruolo fondamentale per la prevenzione e la vigilanza in materia.

Il D.Lgs 81/08 impone al datore di lavoro di predisporre i servizi e strumenti idonei a eliminare e prevenire gli incendi. Nello specifico, il datore di lavoro deve garantire che la propria azienda sia dotata di attrezzature necessarie per l’estinzione degli incendi e di personale qualificato per la gestione dell’emergenza antincendio.
I lavoratori prescelti devono essere preparati e formati per ricoprire il ruolo di addetti alla prevenzione e protezione.

La normativa prevede corsi specifici per gli addetti antincendio da erogare in base al livello di rischio all’interno dell’azienda, il livello del rischio è stabilito in base a determinati aspetti dell’azienda stessa.

La classificazione del livello di rischio incendio è la seguente:

  • Basso:il rischio incendio basso è presente negli ambienti di lavoro in cui le sostanze presenti sono a basso tasso di infiammabilità. Tali ambienti di lavoro offrono perciò bassissime possibilità di principi di incendio.
  • Medio:il rischio di incendio medio è presente nei luoghi di lavoro in cui vi è una considerevole presenza di sostanze infiammabili e dove vi è la possibilità di sviluppo di incendi. Il livello di rischio incendio si definisce medio in quanto la possibilità di propagazione di un incendio è da ritenersi comunque limitata.
  • Alto:il rischio di incendio alto si registra nei luoghi di lavoro dove vi è un’alta presenza di sostanze infiammabili e le condizioni degli ambienti favoriscono facilmente la propagazione di eventuali principi di incendio.

E’ evidente che la formazione antincendio è un aspetto fondamentale della sicurezza sia per i lavoratori che per gli addetti che devono gestire eventuali situazioni di emergenza incendio.

Il D.Lgs 81/08 prevede tre corsi per addetti antincendio:

Corso antincendio rischio basso (4 ore);

Corso antincendio rischio medio (8 ore);

Corso antincendio rischio alto (16 ore).

Oltre ai corsi, la prevenzione antincendio comprende diverse misure che il datore di lavoro deve prendere in considerazione, come ad esempio la designazione di piani di emergenza, il controllo delle vie di fuga e delle luci di emergenza, la collocazione degli estintori e dei rilevatori di fumo all’interno dell’azienda. Va ricordato che il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio devono essere effettuati periodicamente e che occorre avere un manuale di uso e manutenzione dell’impianto e dell’attrezzatura predisposto secondo la vigente normativa e consegnato al responsabile dell’attività.

I nostri tecnici analizzano e propongono le soluzioni più adeguate e vantaggiose nel rispetto degli obblighi di legge erogando un servizio di assistenza completo di alto profilo qualitativo.

Valutazione rischio ambientale

Valutazione rischio ambientale

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