La valutazione del rischio rumore e vibrazioni
I lavoratori esposti a fonti acustiche potenzialmente o evidentemente dannose sono tutelati dal legislatore, che ha predisposto una specifica procedura di analisi per la valutazione del rischio rumore. Questa, infatti, rappresenta una voce specifica e obbligatoria del documento di valutazione dei rischi (DVR).
Oltre al rumore, il documento obbliga a prendere in esame gli effetti delle vibrazioni. Cosa sono le vibrazioni? Per fare un esempio immediato, le vibrazioni vengono più facilmente rilevate quando si fa una valutazione del rischio rumore nei cantieri edili: sono le vibrazioni meccaniche prodotte durante l’utilizzo di un martello pneumatico, di una trivella, di un camion o di una gru.
Il rischio rumore: quando il lavoratore è esposto a un agente fisico
Tra gli aspetti considerati come parte integrante della sicurezza sul posto di lavoro vi sono quelli correlati alla funzionalità dell’apparato uditivo, la cui integrità deve essere salvaguardata e non compromessa durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Allo scopo di prevenire danni è necessario procedere a una valutazione del rischio rumore e vibrazioni sul luogo di lavoro, applicando i criteri indicati nel DL 81/08.
Questa valutazione consente di rilevare eventuali criticità e di porre in atto le misure necessarie per la loro gestione. Livelli di rumore superiori alla norma possono infatti causare danni, anche permanenti, al lavoratore, mentre una condizione di rumore non pericoloso ma comunque costante o disturbante può rendere arduo lo svolgimento delle mansioni (scambio di informazioni verbali, affaticamento e minore concentrazione).
In particolare, un’esposizione elevata al rumore può portare a ipoacusia e sordità (rumori dannosi); non meno dannosi possono essere i rumori disturbanti, che alla lunga generano una condizione di disagio che può sfociare in reazioni negative.
Appare evidente, dunque quanto sia rilevante effettuare una valutazione del rischio rumore negli uffici o una valutazione del rischio rumore nei cantieri edili: entrambe le situazioni possono presentare situazioni dannose per la salute del lavoratore.
Per la normativa di riferimento, si vedano:
- DL 81/08
- DL 195/06 (attuazione della direttiva 2003/10/CE)
- Norma UNI EN ISO 9612:2011
- Norma UNI 9432:2011
Le misure di riferimento del rumore sono i decibel (dB), che indicano l’ampiezza dell’onda sonora, e gli hertz (Hz), che riguardano la frequenza dell’onda. Quando l’intensità e la frequenza del rumore superano determinati valori limite, entro una certa durata, si profila un rischio rumore.
Il documento di valutazione del rischio rumore
Il datore di lavoro è sempre tenuto obbligatoriamente a redigere un documento di valutazione rischio rumore, anche quando risulti trascurabile, eseguendo le indagini necessarie allo scopo di individuare eventuali lavoratori esposti al rischio e mettere in atto le misure di prevenzione necessarie.
Tale valutazione deve essere svolta da un tecnico e, qualora non vi sia l’assoluta certezza che non vengano superati i valori inferiori di azione (LEX>80 dB(A) o Lpicco,C > 135 dB(C)), deve essere corredata da misurazioni eseguite secondo le norme tecniche indicate nella normativa di riferimento (vedi sopra). Dunque, il DVR può essere redatto senza misurazione (quando l’esposizione al rumore risulti trascurabile) e con misurazione.
Tra gli elementi da riportare nel documento di valutazione del rischio rumore, specificati nel DL 81/08, Art. 190, comma 1:
- il tipo di esposizione, il livello e la durata
- i valori limite di esposizione e di azione
- gli effetti previsti sulla salute dei lavoratori
- in caso di attrezzature, le specifiche fornite dal produttore sull’emissione di rumori
- i dati e le informazioni rilevati dalla sorveglianza sanitaria
- i DPI uditivi
A questi dati il datore di lavoro deve rispondere con delle soluzioni che portino a riportare i rischi entro una soglia di sicurezza, riducendo il rumore alla fonte, adottando turni di lavoro che mantengano entro i limiti l’esposizione al rumore dei lavoratori ecc.
Vista la possibilità di variazioni dell’ambiente di lavoro, la revisione del documento deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale.
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