La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ovvero assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
Super prelievo del 71% per i «soci lavoratori» delle S.r.l.

di NexumStp S.p.A.
Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
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I “soci lavoratori” di S.r.l. sono coloro i quali partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
La Legge n. 205/2017 (cd. Legge di Bilancio 2018) ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non qualificate’, ovvero assoggettando entrambe ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%.
La tassazione dei dividendi relativi alle partecipazioni qualificate – percepiti da persone fisiche non in regime di impresa – viene pertanto ‘parificata’ al regime in precedenza previsto per le sole partecipazioni ‘non qualificate’.
Come noto, le partecipazioni si considerano ‘qualificate’ se superano uno dei seguenti limiti, relativi alla percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria od alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:
- S.p.a. quotate in borsa od al mercato ristretto: partecipazioni superiori al 2% dei voti, oppure superiori al 5% del capitale sociale;
- S.p.a. non quotate ed altri soggetti IRES (esempio S.r.l.): partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria od al 25% del capitale sociale o del patrimonio;
- Società di persone: partecipazioni superiori al 25% del capitale.
Per gli utili conseguiti a partire dal 2018 e distribuiti a partire dal 2019 sono pertanto previste le seguenti regole:
- Persone fisiche non in regime di impresa: ritenuta a titolo di imposta del 26%. In tale ipotesi i dividendi non confluiranno nella dichiarazione dei redditi della persona fisica, essendo tassati a titolo definitivo;
- Società di persone e persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali): tassazione progressiva Irpef sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%). Su tale base imponibile si applicheranno le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF;
- Società di capitali ed altri soggetti IRES: base imponibile pari al 5% (ovvero, esenzione del 95%).
In sintesi, sono soggetti a ritenuta d’imposta del 26%, nei confronti dei soci persone fisiche, i dividendi:
- Relativi a partecipazioni non qualificate;
- Relativi a partecipazioni qualificate distribuiti a partire dal 01/01/ 2018 e formati con utili prodotti dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2017.
Il passaggio a questa ritenuta d’imposta comporta un aggravio fiscale notevole per i soci lavoratori di S.r.l., in quanto si determina il venir meno della possibilità, in molti casi, di dedurre i contributi Inps dovuti dal socio che sono calcolati sulla quota del reddito dichiarato dalla S.r.l. imputabile al socio stesso. Questi contributi sono di norma deducibili dal reddito complessivo del socio, ma se questi non possiede altri redditi oltre ai dividendi, che non vanno più indicati in dichiarazione, i contributi Inps restano di fatto indeducibili. Così il cuneo arriva al 71,28% dell’utile, con un aumento di oltre il 14% sull’anno precedente.
Vediamo un esempio numerico:
Al fine di evitare questo, ove possibile, si può optare per la tassazione per trasparenza fiscale, consentita alle S.r.l. a ristretta base societaria (volume d’affari non oltre 5.164.569 € e costituita da non oltre 10 persone fisiche, 20 se cooperative). In questo modo il cuneo scenderebbe, il reddito della società sarebbe attribuito per trasparenza ai soci e sconterebbero la tassazione ordinaria su una base imponibile ridotta dei contributi alla gestione commercianti.

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