Le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover superare il proprio precedente orientamento in merito alla decorrenza degli interessi in caso di ripetizione di indebito oggettivo.
La decorrenza degli interessi nella ripetizione di indebito oggettivo: il cambio di rotta delle Sezioni Unite
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Con la recente sentenza n. 15895 del 21 maggio 2019, depositata il 13 giugno 2019, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione si sono nuovamente pronunciate in merito alla decorrenza degli interessi in caso di ripetizione di indebito oggettivo.
In particolare, muovendo dal tenore letterale dell’art. 2033 c.c., ove si prevede che l’accipiens in buona fede deve corrispondere gli interessi dal giorno della domanda, le Sezioni Unite hanno ritenuto di dover superare il proprio precedente orientamento sul punto.
Precisamente, con le sentenze n. 5624/2009 e n. 14886/2009, le Sezioni Unite avevano ritenuto che il termine “domanda” contenuto nell’art. 2033 c.c. si riferisse alla domanda giudiziale, per cui gli interessi (compensativi) decorressero
“dal momento della domanda giudiziale (e mai comunque da quello della messa in mora), salva la dimostrazione della mala fede dell’accipiens”.
Tale orientamento era stato tradizionalmente seguito dalla giurisprudenza maggioritaria, che aveva ritenuto applicabile all’indebito la tutela prevista per il possessore in buona fede dall’art. 1148 c.c., ai sensi del quale questi è obbligato a restituire i frutti soltanto dalla domanda giudiziale (cfr. Cass. n. 3912/2018; n. 10161/2016; n. 9934/2016; n. 4436/2014; n. 17558/2006; n. 4745/2005; n. 1581/2004; n. 11969/1992).
Ebbene, superando la propria precedente giurisprudenza, con la sentenza in commento le Sezioni Unite hanno aderito ad una diversa esegesi dell’art. 2033 c.c., qualificando l’accipiens in buona fede come debitore e non come possessore, con conseguente applicazione dei principi generali in materia di obbligazioni e non di quelli relativi alla tutela del possesso (cfr. Cass., n. 22852/2015; n. 7526/2011).
Osserva al riguardo il Collegio come il dato letterale, ovvero la circostanza che la “domanda” di cui all’art. 2033 c.c. non sia ulteriormente connotata come “giudiziale”, diversamente da quanto previsto dall’art. 1148 c.c., consenta di affermare che il legislatore, nel caso dell’indebito oggettivo, non abbia inteso il termine “domanda” come esclusivamente riferito alla notificazione dell’atto introduttivo di un giudizio.
Pertanto, concludono le Sezioni Unite,
“ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d’indebito oggettivo, il termine “domanda” di cui all’art. 2033 c.c., non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell’art. 1219 c.c.”.
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