Rivalutazione marchi e avviamento: deduzione in 50 o in 18 anni?

Articolo di Mattia Giannini per Ipsoa.it 

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La legge di Bilancio 2022 ha limitato la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, del maggior valore attribuito ai beni immateriali ammortizzabili: la deduzione avviene in misura non superiore a 1/50 del maggior valore. È peraltro possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro pagamento di un’imposta sostitutiva, al netto dell’imposta sostitutiva già pagata per la rivalutazione. Le alternative lasciate al contribuente sono pertanto due: versare o non versare la nuova imposta sostitutiva, deducendo quote di ammortamento relative al maggior valore imputato al marchio in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, rispettivamente a 1/18 o 1/50 del maggior valore. Resta aperta infine la strada della revoca della rivalutazione. Quel è la scelta più conveniente?

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