Rinnovo CCNL terziario, distribuzione e servizi: firmato il protocollo straordinario di settore

di NexumStp S.p.A.
Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
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Con la mensilità di gennaio 2023 prima corresponsione dell’una tantum.
Nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi, in data 12.12.2022, è stato sottoscritto un Protocollo Straordinario di Settore tra Confcommercio e le OO.SS. di categoria Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs.
Di seguito le novità.
Una Tantum
Ai soli lavoratori in forza alla data del 12.12.2022, sarà corrisposto un importo lordo una tantum suddiviso in due soluzioni e corrisposto unitamente alle mensilità di gennaio 2023 e marzo 2023
livello | gennaio 2023 | marzo 2023 |
---|---|---|
Quadro | 347,22 | 260,42 |
I | 312,78 | 234,58 |
II | 270,56 | 202,92 |
III | 231,25 | 173,44 |
IV | 200,00 | 150,00 |
V | 180,69 | 135,52 |
VI | 162,22 | 121,67 |
VII | 138,89 | 104,17 |
Operatori di vendita | gennaio 2023 | marzo 2023 |
I categoria | 188,79 | 141,60 |
II categoria | 158,50 | 118,88 |
Modalità di corresponsione:
- erogazione pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020 – 2022 e proporzionalmente all’eventuale orario di lavoro part-time;
- ai fini del periodo di anzianità, non si intendono da conteggiare i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. Sono computati, a mero titolo esemplificativo, il congedo di maternità, i congedi parentali e i periodi di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per la fruizione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- l’importo a titolo di una tantum non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale, né del trattamento di fine rapporto.
Acconto su futuri aumenti contrattuali
Il Protocollo Straordinario ha previsto che – a partire dal 1° aprile 2023 – sarà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento e da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali.
Livello | Acconto a far data dal 01/04/2023 |
---|---|
Quadro | 52,08 |
I | 46,92 |
II | 40,58 |
III | 34,69 |
IV | 30,00 |
V | 27,10 |
VI | 24,33 |
VII | 20,83 |
Operatori di vendita | Acconto a far data dal 01/04/2023 |
I categoria | 28,32 |
II categoria | 23,78 |
Si specifica che vengono confermate le previsioni di cui all’art. 216 “Assorbimenti” del vigente CCNL, secondo cui: in caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti. Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Infine, viene ribadito che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, l’erogazione degli importi spetta secondo criteri di proporzionalità.

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