La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12174 dell’8 maggio 2019, si è pronunciata per la prima volta sui confini di applicazione dell’art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 23 del 2015 (in attuazione della Riforma del Jobs Act) individuando i limiti della tutela reintegratoria del dipendente, assunto dopo il 7 marzo 2015, a cui è stato intimato un provvedimento espulsivo disciplinare.

Reintegrazione in servizio e Jobs Act: un passo indietro

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12174 dell’8 maggio 2019, si è pronunciata per la prima volta sui confini di applicazione dell’art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 23 del 2015 (in attuazione della Riforma del Jobs Act) individuando i limiti della tutela reintegratoria del dipendente, assunto dopo il 7 marzo 2015, a cui è stato intimato il licenziamento per motivi disciplinari.

La norma prevede la sanzione della reintegrazione in servizio nelle ipotesi di licenziamento disciplinare solo allorquando venga dimostrata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. Con espressa esclusione  di ogni valutazione giudiziale circa la proporzionalità  del licenziamento rispetto alla condotta, che sotto il regime dell’art. 18 St.lav.  ha spesso condotto alla declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo pur  nella dimostrata sussistenza del fatto contestato.

Cosa ha stabilito la corte


La Corte ha dato atto della presenza di due tesi sviluppatesi nel corso del tempo:

  • la “tesi del fatto materiale”, secondo cui occorre valutare solo se la condotta si è effettivamente realizzata (i.e. azione o omissione, nesso di causalità ed evento);
  • la “tesi del fatto giuridico”,  secondo cui occorre tenere in considerazione non solo l’effettivo verificarsi del fatto, ma anche l’antigiuridicità della condotta del lavoratore.


Per esemplificare: se la condotta del lavoratore è consistita in un fatto di scarsa importanza, pur essendosi effettivamente verificata, non ha rilievo disciplinare tale da giustificare senz’altro la risoluzione del rapporto di lavoro.  

Ebbene, la Cassazione ha ritenuto che anche sotto la vigenza del contratto a tutele crescenti (il decreto legislativo che disciplina i licenziamenti  post 7/3/2015) la valutazione della insussistenza del “fatto materiale contestato” non possa non tenere conto dei principi propri della “tesi del fatto giuridico”.

Ne discende che la tutela reintegratoria, anche per gli assunti dopo il 7 marzo 2015, troverà applicazione non solo nel caso in cui il fatto materiale non sussista ma altresì laddove, nonostante il verificarsi del fatto materiale, vi sia irrilevanza giuridica sotto i profili disciplinari, oggettivi e soggettivi.

Le conclusioni


In conclusione, la pronuncia in commento – unitamente alla sentenza da ultimo richiamata ed alle disposizioni normative del Decreto Dignità – ha portato avanti il processo di demolizione della Riforma del Jobs Act, aumentando di fatto il rischio di condanna per le aziende nei casi di licenziamento disciplinare dei lavoratori, assunti dopo al 7 marzo 2015, sia sotto il profilo della tutela reintegratoria, sia con riferimento alla tutela indennitaria, laddove è stata ampliata la forbice della Riforma Fornero, oggi compresa tra 6 e 36 mensilità.

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