Obbligo di comunicazione preventiva esteso alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale

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Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.

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Dal 21 dicembre in capo al Datore di Lavoro Committente vige un nuovo obbligo di comunicazione preventiva all’Ispettorato Territoriale del Lavoro rispetto all’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

L’obbligo di preventiva comunicazione è funzionale alla revisione della previsione di legge volta a contrastare  forme di lavoro irregolare, che impone all’Ispettorato Territoriale del lavoro di adottare il provvedimento di sospensione  dell’attività imprenditoriale quando  riscontra  che  almeno  il  10  per  cento  dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al  momento dell’accesso   ispettivo,   senza   preventiva    comunicazione    di instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  inquadrato   come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n.29/2022 del 11 gennaio scorso ha fornito le prime istruzioni utili al riguardo.

Soggetti interessati

Il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e si riferisce esclusivamente alle prestazioni rese dal  lavoratore autonomo occasionale, intendendosi per tale

“colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”

ed il cui compenso, in ragione dell’occasionalità dell’attività, è soggetto al regime fiscale riservato ai redditi  derivanti  da  attività  di  lavoro  autonomo  non esercitate abitualmente (“redditi diversi” “non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni”), pertanto non esercitata in regime IVA.

Soggetti Esclusi

  •  Rapporti già interessati da obbligo di comunicazione preventiva, quali
  • i rapporti di natura subordinata e le collaborazioni coordinate e continuative;
  •  i rapporti gestiti mediante “Prest.O.” e i “libretti di famiglia”;
  • tutte le attività autonome esercitate abitualmente e assoggettate al regime IVA;

La comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale per i rapporti avviati successivamente alla data del 11 gennaio 2022.

NB: In via eccezionale, posto che le istruzioni per la comunicazione sono state emesse solo in data 11 gennaio 2022, entro il 18 gennaio 2022 occorre effettuare la comunicazione:

-per i rapporti di lavoro in essere alla data del 11 gennaio 2022

-per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e cessati entro il 10 gennaio 2022.

Modalità e contenuto

Secondo la disposizione di legge vigente la comunicazione si effettua all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, in ragione al luogo dove si svolge la prestazione, tramite:

  • SMS
  • posta elettronica
  • e comunque con le modalità operative di cui all’ 15 del D.Lgs n. 81/2015già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.

NB: La nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto che, nelle more dell’adozione da parte del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’ aggiornamento/integrazione degli applicativi in uso, la comunicazione andrà fatta attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.  (elenco indirizzi di posta elettronica allegato)  Essendo un indirizzo di posta ordinaria e non certificata, i committenti dovranno conservare una copia della comunicazione.

La comunicazione, che potrà essere annullata/modificata prima dell’inizio dell’attività del prestatore, dovrà contenere i seguenti contenuti, pena l’omissione  :

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività̀;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà̀ considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).  NB: In caso di mancata conclusione entro l’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione
  • l’ammontare del compenso: dato obbligatorio qualora stabilito in sede di incarico. 

Annullamento della comunicazione

In qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore sarà possibile:

  • annullare una comunicazione già trasmessa;
  • modificare i dati indicati.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione amministrativa che va da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Le sanzioni potranno:

  • essere dunque più di una laddove gli obblighi comunicazionali omessi riguardino più lavoratori;
  • potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

Elenco degli indirizzi indicati dall’ispettorato del lavoro

ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Aosta.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Aquila.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Arezzo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.AscoliPiceno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Asti-Alessandria.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Avellino.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bari.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Belluno.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Benevento.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bergamo.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Biella-Vercelli.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Brescia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Brindisi.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cagliari-Oristano.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Campobasso-Isernia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Caserta.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Catanzaro.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Chieti-Pescara.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Como-Lecco.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cosenza.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cremona.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Crotone.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Cuneo.occasionali@ispettorato.gov.it

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ITL.Grosseto.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Imperia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.LaSpezia.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Latina.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Livorno-Pisa.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Lucca-Massacarrara.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Macerata.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Mantova.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Milano-Lodi.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Modena.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Napoli.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Novara-Verbania.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Nuoro.occasionali@ispettorato.gov.it

ITL.Padova.occasionali@ispettorato.gov.it

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ITL.PesaroUrbino.occasionali@ispettorato.gov.it

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ITL.Vicenza.occasionali@ispettorato.gov.it

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