Covid-19: rimborso per hotel, biglietti viaggio, musei o concerti
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Art. 88 – Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura
Cosa dice la norma?
“1. Le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno per i quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6”.
Il Commento
A cura dell’ avv. Pierangela Rodilosso
Con la pubblicazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 è stata estesa la rimborsabilità di titoli di viaggio e pacchetti turistici, prevista dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, anche ai soggiorni prenotati presso hotel e strutture ricettive e non più utilizzabili in ragione della sopravvenuta impossibilità dovuta alla condizione di emergenza epidemiologica i cui versa il Paese ed agli stringenti limiti alla circolazione delle persone validi, dal 10 marzo 2020, su tutto il territorio nazionale.
Sono, quindi, rimborsabili anche i soggiorni acquistati indipendentemente da titoli di viaggio e altri servizi, a prescindere dal fatto che l’acquisto sia avvenuto tramite agenzia di viaggio o tour operator.
In particolare, l’art. 88, comma 1, del D.L. n. 18/2020 estende l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 28 del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 anche ai contratti di soggiorno rispetto ai quali si sia verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione in seguito ai provvedimenti adottati ai sensi del D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, efficaci fino al 3 aprile 2020.
Le cause di sopravvenuta impossibilità della prestazione in presenza delle quali deve ritenersi legittima la richiesta di rimborso del corrispettivo pagato, o l’emissione di un voucher di pari importo sono individuate, con riferimento ai titoli di viaggio ed ai pacchetti turistici, dal comma 1 dell’art. 28 sopra citato. Precisamente, la norma fa riferimento ai contratti stipulati:
- dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente;
- dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari delle misure di contenimento vigenti;
- dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio;
- dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza vigenti;
- dai soggetti intestatari di titoli di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
Pertanto, considerato che:
- il D.L. n. 18 in vigore dal 17 marzo 2020 stabilisce che anche i contratti di soggiorno sono rimborsabili al ricorrere di una delle cause di impossibilità sopravvenuta sopra elencate;
su richiesta documentata del cliente, le strutture alberghiere e ricettizie in genere dovranno provvedere al rimborso del corrispettivo versato per l’acquisto del soggiorno. In alternativa, l’operatore potrà offrire al cliente un voucher di pari importo, utilizzabile entro un anno dall’emissione.
Conformemente a quanto previsto al comma 2 dell’art. 28 in commento relativamente ai titoli di viaggio ed ai pacchetti turistici, il rimborso del soggiorno o l’emissione del voucher dovranno avvenire entro quindici giorni dalla richiesta. Questa potrà essere effettuata dall’interessato entro trenta giorni dalla cessazione della causa di impossibilità sopravvenuta.
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