Licenziamento per assenza ingiustificata: cosa prevede la nuova disciplina

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Licenziamento per assenza ingiustificata

Il licenziamento per assenza ingiustificata è oggi regolato da una disciplina profondamente rinnovata, pensata per contrastare un fenomeno sempre più frequente: l’utilizzo dell’inerzia lavorativa come strumento per ottenere la risoluzione del rapporto e accedere alla NASpI. 

Con l’art. 19 della L. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, il legislatore introduce una presunzione legale di volontà dimissiva in caso di assenza protratta oltre i limiti previsti dal contratto collettivo o, in mancanza, per più di quindici giorni consecutivi.

La presunzione di dimissioni e il nuovo quadro normativo

La norma inserisce il nuovo comma 7-bis all’art. 26 del D.Lgs. 151/2015: superato il limite temporale, il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di avviare il procedimento disciplinare tipico dei casi di licenziamento per giusta causa. Si tratta di una modifica di rilievo, che qualifica l’assenza ingiustificata come un comportamento concludente assimilabile alle dimissioni per giusta causa, con effetti immediati in termini di cessazione del rapporto.

La disciplina non elimina forme di tutela: resta ferma la possibilità per il lavoratore di dimostrare una causa di forza maggiore o un fatto imputabile al datore di lavoro che abbia impedito la comunicazione tempestiva delle ragioni dell’assenza.

Il ruolo dell’Ispettorato del lavoro

Il datore deve comunicare l’assenza prolungata all’Ispettorato territoriale, che può verificare la veridicità della situazione. Questo passaggio rafforza la garanzia di correttezza procedurale ed è finalizzata a prevenire abusi, sia da parte del lavoratore sia da parte del datore.

La previsione non modifica gli obblighi legati al preavviso, poiché la cessazione del rapporto deriva dalla volontà presunta del lavoratore e non da un atto di recesso datoriale.

La prima giurisprudenza: la sentenza del Tribunale di Milano

Una delle prime applicazioni concrete arriva dalla sentenza n. 4632/2025 del Tribunale di Milano. Nel caso esaminato, la lavoratrice si era assentata per sei giorni lavorativi senza giustificazione. Il CCNL Cooperative Sociali prevedeva un limite massimo di tre giorni prima di configurare il licenziamento per assenza ingiustificata.

Il Giudice ha ritenuto legittima la qualificazione del comportamento come dimissioni di fatto, sottolineando che il termine contrattuale prevale su quello legale dei quindici giorni. Inoltre, la ricorrente non aveva provato alcuna causa di forza maggiore, rendendo il recesso pienamente conforme alla normativa vigente.

Assenza ingiustificata, dimissioni e accesso alla NASpI

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il rapporto tra assenza ingiustificata equiparata alle dimissioni e diritto alla NASpI. La nuova disciplina mira proprio a impedire che l’assenza prolungata sia utilizzata come espediente per ottenere ammortizzatori sociali non dovuti. In tal senso, il legislatore chiarisce che non si applicano le tutele previste per le dimissioni protette né per il licenziamento per assenza ingiustificata e NASpI, salvo comprovate situazioni oggettive.

Implicazioni per le aziende

Per i datori di lavoro, la novità normativa impone un monitoraggio più rigoroso delle assenze ingiustificate e una puntuale verifica delle previsioni del CCNL applicato. Diventa fondamentale predisporre procedure interne chiare per la gestione dell’assenza ingiustificata oltre che coordinarsi con l’Ispettorato nei casi di prolungata inerzia.

La disciplina semplifica la gestione dei casi patologici, riducendo il contenzioso e offrendo un quadro più prevedibile rispetto al passato.

Conclusioni

La nuova disciplina sul licenziamento per assenza ingiustificata ridefinisce gli equilibri tra tutela del lavoratore e esigenze organizzative dell’impresa. La presunzione di volontà dimissiva, unita al ruolo dell’Ispettorato e alla valorizzazione dei limiti contrattuali, rappresenta un passo rilevante nella lotta agli abusi e nella costruzione di rapporti di lavoro più trasparenti.

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