Legge di bilancio 2020: riordino degli incentivi alle assunzioni

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La legge n.160 del 27 dicembre 2019, meglio conosciuta come legge di bilancio 2020, è intervenuta apportando un riordino degli incentivi all’assunzione.
Si tratta di incentivi di natura contributiva che possono essere utili alle imprese ad abbassare il costo del lavoro.
Incentivo strutturale all’occupazione giovanile stabile (“Giovani under 35”)
Per effetto delle modifiche contenute nell’art. 1, comma 10, legge n. 160/2019 viene estesa anche per il 2020 la possibilità di ottenere uno sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia full time che part time, di giovani under 35.
La nuova disposizione normativa permette di beneficiare di tali sgravi contributivi anche per le assunzioni fatte nel 2019 (probabilmente sarà previsto un rimborso dei contributi già pagati), sempre a condizione che siano soddisfatti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per poter beneficiare dell’incentivo “Giovani under 35”, risolvendo così l’impasse venutasi a creare con la mancata emanazione di un apposito decreto ministeriale di attuazione della legge n. 96/2018.
Per la piena operatività della disposizione contenuta nella legge di bilancio 2020 occorrerà attendere una circolare applicativa dell’INPS.
Datori di lavoro beneficiari
I beneficiari sono i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), compresi i datori di lavoro del settore agricolo e le società cooperative che assumono in attuazione del vincolo associativo.
L’assunzione deve riguardare giovani mai stati occupati con contratto a tempo indeterminato che non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età. L’incentivo spetta anche nel caso in cui il giovane abbia avuto un precedente contratto di apprendistato con altro datore di lavoro. Restano escluse, invece, le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico.
Il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. In tal caso, il requisito anagrafico (essere under 35) deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.
Misura dell’incentivo e durata
L’incentivo ha una durata massima di 36 mesi ed è pari al 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro (premio INAIL escluso), nel limite massimo di € 3.000 su base annua.
Il limite è innalzato a 8.060 euro su base annua per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Cumulabilità
L’incentivo “Giovani under 35” è cumulabile con gli incentivi all’assunzione di natura economica (es. “assunzione di disabili”, “assunzione di beneficiari del trattamento di Naspi”) ma non è cumulabile con altri incentivi di natura contributiva (es. incentivo donne ex lege n. 92/12)
Bonus occupazionale per le giovani eccellenze
La legge di bilancio 2020 apporta modifiche alla disciplina prevista dalla legge n. 145/2018 che introduceva un incentivo per l’assunzione delle giovani eccellenze.
In particolare, l’art. 1, comma 11, della legge di bilancio da un lato abroga la previsione della legge n. 145/2019 che delegava all’Inps l’onere di stabilire le modalità di fruizione dell’esonero, dall’altro prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020 per la fruizione dell’esonero contributivo per le giovani eccellenze si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l’incentivo strutturale all’occupazione stabile.
Per quanto la legge di bilancio 2020 abbia cercato di semplificare la modalità di fruizione di tale incentivo, è necessario comunque un apposito intervento da parte dell’Inps al fine di rendere operativa la misura.
Altri incentivi
Per ulteriori misure di assunzione incentivate si rimanda alla consultazione del Repertorio nazionale degli incentivi
a cura di Oscar Genovesi

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