Secondo quanto rilevato dal Giudice capitolino, la “prerogativa della non impugnabilità” è conferita dalla legge alle sole conciliazioni che avvengano “presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative

Le condizioni di inoppugnabilità della conciliazione sindacale

NexumStp S.p.A.

di NexumStp S.p.A.

Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.

info@nexumstp.it

 LATEST NEWS

NexumStp S.p.A. - Il Sole 24Ore

news a cura di

Con sentenza n. 4354, dell’8 maggio 2019, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha indicato due requisiti cumulativi affinché la conciliazione stipulata dal lavoratore in sede sindacale – avente per oggetto diritti derivanti da disposizioni inderogabili di legge o della contrattazione collettiva – divenga inoppugnabile per effetto del combinato disposto dell’art. 2113 c.c. e dell’art. 412-ter c.p.c..

Il caso

Nel caso di specie, una lavoratrice impugnava in sede giudiziale l’invalidità del verbale di conciliazione contenente la sua rinuncia all’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l’azienda datrice di lavoro.

A tal sostegno, la ricorrente deduceva di aver sottoscritto la conciliazione sul luogo di lavoro, alla presenza di un rappresentante sindacale che – rimasto in disparte per l’intera durata del colloquio con l’amministratore della datrice di lavoro – si era limitato a indicare alla dipendente l’irrevocabilità della sua adesione alla proposta datoriale. Resisteva la società datrice di lavoro, eccependo in primis l’inoppugnabilità della conciliazione intervenuta tra le parti.

Secondo quanto rilevato Giudice capitolino, la “prerogativa della non impugnabilità” è conferita dalla legge alle sole conciliazioni che avvengano “presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”, come prescrive l’art. 412-ter c.p.c.. Laddove, invece, il CCNL applicato dal datore di lavoro non regolamenti la procedura di conciliazione sindacale, o tale procedimento non sia stato pienamente osservato nel caso concreto, si versa al di fuori del perimetro tracciato dal legislatore e, di conseguenza, la conciliazione – pur sottoscritta alla presenza di un rappresentante sindacale – sarà impugnabile nei termini perentori previsti dall’art. 2113, comma, 2 c.c..

Tuttavia, anche nel caso in cui la conciliazione sia avvenuta nel rispetto delle procedure previste dalla contrattazione collettiva, occorre tener conto di un’ulteriore condizione fondamentale consistente nell’ “effettiva” assistenza fornita dall’associazione sindacale.

A tenore della pronuncia in commento la conciliazione potrà dirsi realmente “avvenuta in sede sindacale”, ed acquisire così il carattere dell’inoppugnabilità, soltanto ove il rappresentante dell’organizzazione, debitamente informato sulla vicenda, abbia offerto al lavoratore quantomeno

un’efficace rappresentazione…del contenuto e delle conseguenze derivanti dagli atti [di rinuncia ai propri diritti, ndr] compiuti…” ed illustrato “la portata della decisione…sul piano dei costi/benefici”.

In difetto di uno dei due requisiti delineati, il negozio transattivo concluso dal lavoratore sfugge all’ambito di applicazione dell’art. 2113, comma 3, c.c. risultando comunque impugnabile nel termine perentorio di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione (se intervenute dopo la cessazione medesima).

Nel caso in commento, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, in applicazione ai principi suddetti, invalidava il verbale di conciliazione sottoscritto dalla lavoratrice condannando l’azienda alla corresponsione degli emolumenti previsti dalla legge, stante l’accertamento del carattere della subordinazione del rapporto di lavoro sottoposto al vaglio del giudice del lavoro.

NexumStp S.p.A.

di NexumStp S.p.A.

Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.

info@nexumstp.it

 LATEST NEWS

Lascia un messaggio.

Compila il form per farci conoscere le tue esigenze e per chiedere dettagli sui nostri servizi.

Saremo felici di ricontattarti nel più breve tempo possibile.

News

  • Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.