La legge di bilancio 2020 modifica la soglia di esenzione buoni pasto cartacei ed elettronici

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Per effetto delle modifiche apportate al testo unico delle imposte sui redditi dalla legge di bilancio 2020 è stata rimodulato il valore della soglia giornaliera di esenzione delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (comunemente note come “buono pasto”) sia nel caso in cui le stesse siano erogate in formato cartaceo o in formato elettronico.

Cosa cambia dal 1° Gennaio?

    • si riduce la soglia giornaliera di esenzione del buono pasto cartaceo, da € 5,29 a € 4,00;
    • si incrementa la soglia giornaliera di esenzione del buono pasto elettronico, da € 7,00 a € 8,00.

Per effetto delle modifiche occorse i datori di lavoro che adottano i buoni pasto cartacei di valore giornaliero superiore a € 4,00 subiranno un incremento del costo del lavoro dovuto ai contributi previdenziali e oneri assicurativi che gravano sul valore non più esente. Allo stesso tempo alla retribuzione dei lavoratori interessati sarà applicata la ritenuta previdenziale e fiscale sul valore eccedente la soglia di esenzione.

Un esempio di ritenuta

Pertanto, a titolo esemplificativo, il buono pasto cartaceo di € 5,29:

    • fino al 31 dicembre 2019 non determinava un costo del lavoro eccedente il valore nominale del buono, né incideva sulle ritenute di legge (previdenziali e fiscali) applicate alla retribuzione del lavoratore
    • dal 1 gennaio 2019 determinerà un incremento del costo del lavoro stimato in € 0,39 ed un incremento delle ritenute di legge (e pertanto una riduzione della retribuzione netta) stimato in € 0,45

Il passaggio al buono pasto elettronico neutralizza completamente gli effetti descritti nell’esempio sopra rappresentato.

Al fine di una informazione più completa si riporta di seguito il testo di legge con evidenziate le modifiche intervenute.

Precedente versione

Non concorrono a formare il reddito:
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione

Nuova Versione

Non concorrono a formare reddito:
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29

A cura di Stefano Toppi
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