L’INPS, con la Circolare n. 17 aprile 2019 n54, rende operativa l’agevolazione contributiva per le assunzioni di giovani NEET previsto dal Decreto Anpal 581/2018 comunicando finalmente le istruzioni operative per la gestione dell’Incentivo Occupazione NEET valido per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che nel 2019, senza esservi tenuti in forza a disposizione di legge, assumano giovani iscritti al programma Garanzia Giovani.

Incentivo Occupazione Neet: Le istruzioni operative dell’INPS

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incentivo occupazione neetL’INPS, con la Circolare n. 17 aprile 2019 n54, rende operativa l’agevolazione contributiva per le assunzioni di giovani NEET previsto dal Decreto Anpal 581/2018 comunicando finalmente le istruzioni operative per la gestione dell’Incentivo Occupazione NEET valido per i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che nel 2019, senza esservi tenuti in forza a disposizione di legge, assumano giovani iscritti al programma Garanzia Giovani in base ai seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 16 e i 29 anni;
  • se minorenni, che abbiano assolto al diritto-dovere all’istruzione;
  • che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione;
  • che siano disoccupati ed abbiano completato la registrazione al programma Garanzia Giovani.

Sono incentivabili le assunzioni effettuate, anche a scopo di somministrazione o in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, mediante:

  1. contratto a tempo indeterminato (anche part-time);
  2. contratto di apprendistato professionalizzante.

L’agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale fatta eccezione per la Provincia Autonoma di Bolzano ed anche qualora siano a tempo parziale.

Attenzione: in caso di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine, l’incentivo non spetta in quanto il giovane non soddisferebbe i requisiti sopra indicati.

MISURA DELL’INCENTIVO

L’importo dell’incentivo – di durata pari a 12 mesi – è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con l’esclusione di premi e contributi INAIL, nel limite massimo di € 8.060 annui per ogni giovane assunto da fruire, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto n. 3/2018, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

NON RIPETIBILITÀ DELL’INCENTIVO

L’Istituto precisa che in favore dello stesso lavoratore, l’incentivo Occupazione NEET possa essere riconosciuto per un solo rapporto. Pertanto, dopo una prima concessione, non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

LE PRINCIPALI PRECISAZIONI FORNITE DALL’ISTITUTO

  1. non cumulabilità con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione per l’incentivo strutturale all’occupazione giovanile introdotto dalla legge di bilancio 2018, il quale prevede la riduzione dei contributi previdenziali, ordinariamente posti a carico dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018 di coloro che:
  • non abbiano avuto alcun precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età;
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato nella loro storia lavorativa (fatta eccezione per le occupazioni con contratto di apprendistato e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato).
  1. l’Istituto previdenziale evidenzia altresì che qualora sia instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante, l’agevolazione possa essere riconosciuta solo nei limiti di durata del periodo formativo.

CONDIZIONE PER GODERE L’INCENTIVO

La fruizione dell’incentivo è subordinata alle seguenti condizioni.

  • Rispetto condizioni previste dall’art. 1 commi 1175 e 1176 Legge 296/2006 e cioè regolarità degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro.
  • Applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (art. 31 D.Lgs. 151/2015) che si elencano sinteticamente. L’incentivo non spetta se:
    • l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva;
    • l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore;
    • il soggetto che assume ha in atto sospensioni dal lavoro connesse a crisi aziendali;
    • l’assunzione riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datori di lavoro che, al momento del licenziamento, hanno elementi di relazione (rapporti di controllo/collegamento – assetti proprietari coincidenti) con il datore di lavoro che assume.

***

L’incentivo NEET può essere legittimamente fruito nel rispetto della normativa sugli aiuti di stato (“De minimis”) oppure, in alternativa oltre tali limiti, alle condizioni di seguito riportate:

  1. l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti;
  2. per i lavoratori di età compresa tra i 25 ed i 29 anni l’incentivo può essere fruito se, oltre al requisito dell’incremento occupazionale, venga rispettato almeno uno dei seguenti requisiti:
    • il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017;
    • il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
    • il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
    • il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale 28 novembre 2018, n. 420, del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione dell’articolo 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (UE) n. 651/2014.
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