Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro per i lavoratori (over 50) soggetti all’obbligo vaccinale
di NexumStp S.p.A.
Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
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Ai sensi dell’art. 4 quinquies del DL 44/2021 (introdotto dall’art. 1 del DL n.1/2022) A far data dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la Certificazione verde COVID-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione (certificazioni verdi covid di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021.
I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C – 19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.
Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde covid – 19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento.
Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.
E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico – sanitarie possono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.
Qui di seguito un format di informativa al personale ove si richiede di fornire indicazioni circa il possesso del green pass ed un format aggiornato per comunicare ai lavoratori l’assenza ingiustificata.
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