Fringe benefit 2025: veicoli aziendali concessi ai dipendenti
di NexumStp S.p.A.
Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
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Il fringe benefit 2025 applicato ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti introduce chiarimenti fondamentali su optional, servizi aggiuntivi e gestione della ricarica per auto elettriche. Per le aziende, comprendere le nuove regole significa gestire correttamente i benefits aziendali, evitare contestazioni fiscali e garantire una policy coerente con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Calcolo fringe benefit auto 2025: come si fa?
Il fringe benefit relativo ai veicoli aziendali continua a essere determinato tramite il metodo forfettario previsto dall’art. 51, comma 4, lett. a, TUIR.
Si applica una percentuale, variabile in base al grado di inquinamento del veicolo, all’importo risultante dalla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata secondo le tabelle ACI. L’importo è assunto al netto delle somme trattenute al dipendente, ma solo se riferite agli elementi inclusi nel costo chilometrico ACI.
Le recenti modifiche legislative (Finanziaria 2025 e DL 19/2025 “Decreto Bollette”) hanno aggiornato ulteriormente le percentuali applicabili, distinguendo tra veicoli inseriti nel regime transitorio e nuovi assegnazioni del 2025.
Optional e servizi aggiuntivi: quando riducono il fringe benefit
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 233/2025, ha chiarito che non tutti gli addebiti effettuati al dipendente riducono il fringe benefit auto. In particolare:
- Riducono il fringe benefit solo gli importi trattenuti relativi agli elementi ricompresi nel costo chilometrico ACI;
- Non riducono il beneficio gli addebiti relativi a optional aggiuntivi, accessori installati su richiesta del dipendente o servizi come box auto o spazi di custodia.
Questo significa che gli optional rappresentano costi autonomi e non incidono sul valore forfettario calcolato secondo ACI.
Veicoli elettrici: trattamento delle spese di ricarica
La Risposta n. 237/2025 conferma che:
- Se il datore di lavoro rimborsa la ricarica effettuata presso l’abitazione del dipendente, l’importo costituisce reddito imponibile in busta paga;
- Se la ricarica viene effettuata tramite colonnine pubbliche utilizzando una card aziendale con spesa a carico dell’impresa, il costo non genera nuovo fringe benefit perché già compreso nella determinazione forfettaria.
Resta quindi applicabile lo stesso principio utilizzato per il rifornimento di carburante tradizionale.
Gestione interna e policy aziendale
Alla luce dei nuovi chiarimenti, le aziende dovrebbero:
- Aggiornare le policy auto aziendali;
- Differenziare chiaramente optional, servizi extra e elementi inclusi nel calcolo ACI;
- Definire massimali coerenti per card di ricarica e benefit connessi;
- Monitorare i casi in cui il fringe benefit confluisce o meno in busta paga.
Un approccio strutturato consente di ridurre rischi fiscali e amministrativi e di comunicare ai dipendenti regole trasparenti sul beneficio.
Conclusione
Il nuovo quadro normativo sui fringe benefit 2025 rende necessario un aggiornamento delle procedure aziendali, soprattutto per chi assegna veicoli in uso promiscuo con optional e servizi aggiuntivi. Una corretta applicazione delle regole permette di evitare errori nel calcolo del fringe benefit cosa sono, ottimizzare la tassazione e garantire conformità ai criteri ACI.
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