Finalmente operativo l’esonero contributivo per chi non ha usufruito della cassa integrazione del decreto Agosto

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Di cosa si tratta?

L’articolo 3 del Decreto Legge 104/2020 (Decreto Agosto) ha introdotto a favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico a condizione che i medesimi datori non richiedano gli interventi di integrazione salariale di cui all’articolo 1 del decreto di Agosto. Lo sgravio contributivo è riconosciuto esclusivamente a favore dei datori che abbiano fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, di interventi di integrazione salariale.

L’Inps con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 chiarisce finalmente le modalità di utilizzo dell’esonero

Datori di lavoro interessati?

  • Tutti i datori di lavoro privati

Sono esclusi:

  • Imprese settore Agricolo
  • Le Pubbliche Amministrazione di cui all’art1 comma 2 del D.lgs 165/2001

Requisiti

L’esonero spetta alle aziende che, nei mesi di Maggio e Giugno 2020, abbiano fruito degli interventi di integrazione salariale, assegni ordinari e Cigd di cui al decreto 18/2020 e che non abbiano utilizzato le ulteriori settimane di ammortizzatori sociali Covid – 19 previste ai sensi del Dl 104/2020.

Misura dell’esonero

L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro non versata in relazione al doppio delle ore fruite degli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno.

Ai fine del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero deve essere utilizzata come base di calcolo la retribuzione persa nei mesi di maggio e giugno maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive.

Modalità di richiesta

I datori di lavoro che intendono usufruire dell’esonero dovranno inoltrate all’Inps tramite il portale dedicato apposita istanza di richiesta nella quale autocertificano:

  • Le ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola
  • La retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore non prestate
  • La contribuzione piena a carico del datore di lavoro
  • L’importo dell’esonero

Utilizzo

L’esonero contributivo essere fruito in un massimo entro il 31 dicembre 2020. Pertanto, l’importo massimo riconoscibile, qualora superi l’importo mensile dei contributi dovuti, può essere suddiviso fino ad un massimo 4 rate da concludersi comunque entro il 31/12/2020

Condizioni

Per poter fruire dell’esonero contributivo oltre ai requisiti sopra indicati vengono poste due condizioni.

La prima condizione necessaria è la scelta del datore di lavoro di non avvalersi di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid – 19 previsti dal Decreto Legge 104/2020. (Cosiddetto Decreto Agosto).

L’ulteriore condizione imposta per poter godere dell’esonero contributivo è il divieto di licenziamento fino all’integrale fruizione dell’esonero, pena, la revoca del beneficio e l’impossibilità di accedere all’integrazione salariale. Inoltre trattandosi di beneficio contributivo l’esonero in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni:

  • Regolarità degli obblighi contributivi Previdenziali (DURC)
  • Assenza di violazione delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
  • Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti delle OOSS più rappresentative
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