Emergenza COVID 19 e Rischi 231: come devono adeguarsi le imprese?
di NexumStp S.p.A.
Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
info@nexumstp.it
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L’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus impatta inevitabilmente sulle imprese che, nel contesto attuale, potrebbero trovarsi nell’operatività a fronteggiare nuovi rischi.
Rischi da cui potrebbero derivare, direttamente o indirettamente, profili di responsabilità amministrativa ex DLGS 231/2001.
Quali sono i rischi per le aziende?
Quello della salute e della sicurezza dei dipendenti è solo uno degli aspetti da considerare; i rischi in cui un’azienda può incorrere in questo particolare periodo sono molteplici e vanno attentamente analizzati per evitare di incorrere in illeciti.
Le imprese dovranno tener conto anche dei reati societari, di quelli informatici e quelli contro la pubblica amministrazione oltre ai possibili abusi finalizzati all’ottenimento indebito di finanziamenti e sovvenzioni pubbliche stabilite dai DL emanati in questi mesi.
Il team di Nexum Legal, la divisione legale del gruppo Nexum Stp ha raggruppato i principali rischi nei quali le aziende possono incorrere.
Rischio da contagio da COVID-19
È stato posto in capo al datore di lavoro l’obbligo di adottare tutte le misure atte a tutelare i propri dipendenti e collaboratori anche dal c.d. “rischio biologico”.
Dalla violazione delle disposizioni introdotte (Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 ed integrato il 24 aprile 2020) potrebbe, quindi, scaturire la responsabilità dell’impresa con riferimento a quegli aspetti di “colpa organizzativa” connessi alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ex DLGS 81/2008 (art. 27-septies del DLGS 231/2001).
Rischio nei rapporti con la pubblica amministrazione
Nell’attuale contesto di emergenza, potrebbero intensificarsi le occasioni di contatto con gli Enti pubblici più diversi (Ministero del Lavoro, Regioni, Prefetture, Forze di polizia, INPS, Ispettorato del Lavoro, ASL, ATS, etc.).
Si pensi, ad esempio, alla richiesta di ammortizzatori sociali o alla richiesta di finanziamenti concessi con la garanzia dello Stato ai sensi del DL Liquidità, in relazione alle quali potrebbe essere contestato all’impresa l’illecito amministrativo (art. 24 DLGS 231/2001) derivante dalla commissione del reato di indebita percezione di erogazioni.
Così come sono ipotizzabili situazioni di rischio di fenomeni corruttivi in sede, ad esempio, di verifiche ispettive sulla corretta adozione ed attuazione delle misure previste dal Protocollo condiviso tra le parti sociali del 14 marzo 2020 e del successivo Protocollo del 24 aprile 2020.
Rischio nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria connessi a dichiarazioni fiscali
Tale rischio discende dalla recente introduzione nell’elenco dei reati presupposto (art. 25-quinquiesdecies DLGS 231/2001) della dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
Nel contesto odierno, le “false” fatture registrate a fini IRES o IVA potrebbero derivare dall’acquisto, in tutto o in parte non avvenuto, di Dispositivi di Protezione Individuale per i dipendenti che svolgono l’attività lavorativa presso i locali aziendali oppure di computer e altre attrezzature informatiche per i lavoratori in regime di smart working.
Rischio connesso alla gestione dei rifiuti
L’obbligo di adozione di determinati presidi di sicurezza, che oggi sono imprescindibili per garantire la prosecuzione dei lavori in sicurezza e la prevenzione del rischio di contagio, espone le aziende non preparate alla gestione e smaltimento dei rifiuti al relativo rischio di reato.
Rischi connessi alla incentivazione dello smart working
La necessità di consentire immediatamente e senza adeguata preparazione ai propri dipendenti di operare da remoto, potrebbe portare all’installazione sui dispositivi aziendali di software contraffatti e pertanto senza il relativo diritto di utilizzo, incorrendo così l’azienda nel reato di utilizzo illecito di software tutelati dal diritto d’autore di cui all’art. 25-novies del DLGS 231/2001.
Quali soluzioni per le imprese?
Adozione di un modello organizzativo 231 o verifica dell’adeguatezza del modello già adottato
I rischi di commissione dei reati sommariamente illustrati potrebbero essere adeguatamente ridotti o eliminati valorizzando e implementando i presidi di controllo e le misure organizzative già adottate in ciascuna realtà aziendale, o adottando un adeguato Modello Organizzativo nelle imprese che ancora non hanno provveduto in tal senso.
Le imprese che hanno già adottato un Modello Organizzativo ai sensi del DLGS 231/2001 dovranno aggiornarlo allorquando i rischi su descritti connessi alla pandemia di COVID-19 costituiscano una novità e le misure già adottate non siano adeguate alla situazione emergenziale attuale.
In tali casi sarà compito dell’organo amministrativo, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza, valutare l’opportunità di modificare e aggiornare il Modello Organizzativo esistente.
Tutte le imprese precedentemente esonerate dall’obbligo di adozione di un modello Organizzativo 231 necessiteranno ora di verifica.
Si ritiene infatti che la situazione attuale abbia significativamente esteso la platea dei soggetti a rischio e, pertanto, sarà opportuna una valutazione più accorta e prudenziale dei rischi di commissione di alcuni reati e l’eventuale necessità di adottare un Modello Organizzativo valido ed efficace ai fini dell’esonero dalla responsabilità amministrativa.
Vuoi verificare il tuo modello organizzativo o adottarne uno?
Compila il form di contatto qui sotto e sarai ricontattato al più presto dai nostri professionisti che ti guideranno nell’adozione di un modello organizzativo 231 o nella verifica dell’adeguatezza del modello già adottato.
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