Decreto Ristori e Ristori-bis: misure per la famiglia

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ART. 22 DL RISTORI

(modifica all’art. 21 bis del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 convertito nella Legge n. 126 del 13 ottobre 2020)

Lavoro agile e congedo per genitori connesso a quarantena dei figli frequentanti scuole e in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza

Lavoro Agile

Viene estesa la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile al genitore:

  • In caso di  figlio minore di 16 anni nei casi di quarantena disposta dal dipartimento di  prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL)  territorialmente  competente  a seguito di contatto verificatosi all’interno del  plesso  scolastico, all’interno  di  strutture  regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche nonché nell’ambito  dello svolgimento di attività sportive di  base, attività  motoria  in  strutture  quali  palestre,  piscine,  centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati
  • In caso di figlio convivente minore di anni 16 per il quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza

Congedo indennizzato Inps

Nel caso non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità di lavoro agile, o in alternativa a quest’ultimo, è previsto un congedo indennizzato Inps, riconosciuto alternativamente ad uno dei due genitori:

nei casi di quarantena del figlio, minore  di anni 14, disposta dal dipartimento di prevenzione della  ASL territorialmente  competente  a  seguito  di  contatto  verificatosi all’interno del plesso scolastico

nei casi di sospensione dell’attività didattica in presenza.

Aspettativa non retribuita per genitori di figli di eta’ compresa tra 14 e 16 anni di età

Nelle ipotesi in cui non sia possibile rendere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile i genitori di figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, hanno diritto  di astenersi dal lavoro senza diritto alla retribuzione o indennità Inps con diritto al mantenimento del posto di lavoro e divieto di licenziamento in caso di:

  • quarantena del figlio disposta dal dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico
  • sospensione dell’attività didattica in presenza

ART. 13 DL RISTORI BIS

“Zone rosse” – Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole medie

I genitori con  figli, in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado potranno fruire del congedo straordinario articolo 13 del Decreto-Legge 149/2020.

Il congedo è concesso:

  • solo nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
  • ai genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
  • alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
  • per l’intera durata della sospensione della didattica in presenza.

Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23 ( I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa).

Nel caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104) il congedo spetta in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura, ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e D.P.C.M. 3 novembre 2020.

Nb: Se i figli con disabilità frequentano in presenza (per effetto delle disposizioni del DPCM del 3 novembre), i genitori non hanno diritto al congedo.

Il decreto pone anche un limite di finanziamento: massimo 52,1 milioni di euro; superata quella cifra, l’ INPS rigetta le domande successive.

ART. 14 DL RISTORI BIS

Bonus baby – sitting “zone rosse”

Dal 09 novembre 2020, Il decreto Ristori-bis all’articolo 14, ha previsto un BONUS per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività  didattica in presenza.

Il bonus è concesso:

  • solo nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado;
  • ai genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile;
  • se  nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di  sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività  lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia e non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.

Nel caso di figli con disabilità grave: il bonus viene concesso quando i figli sono iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure sono ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020 ( Anche in questo caso se i figli proseguono la frequenza scolastica in presenza il bonus non spetta).

la misura del bonus è condizionata da limiti finanziari: 7,5 milioni di euro e una volta esauriti l’INPS rigetta le domande.

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