Decreto liquidità: nuove sospensioni e modifiche di pagamenti ed adempimenti fiscali

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Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 detto anche Decreto Liquidità ha modificato ulteriormente i  termini di versamento dell’Iva, delle ritenute e contributi dovuti sul lavoro dipendente e assimilato, prevedendo un differimento generalizzato a prescindere dalle dimensioni e dall’attività svolta dall’impresa.

Oltre a questi nuovi termini il Decreto Liquidità pone una nuova condizione di riduzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente non inclusa dal precedente Decreto Cura-Italia.

Cosa prevede il Decreto Liquidità?

Qui di seguito uno schema riassuntivo che indica le principali caratteristiche.

È bene sottolineare:

  • che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione del fatturato o dei corrispettivi in entrambi i mesi del 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo dei componenti positivi
  • che il parametro del fatturato prescinde dall’avvenuto incasso delle fatture che sono state emesse (e registrate) così come dall’eventuale esigibilità differita dell’IVA (operazioni in split payment oppure in regime di IVA per cassa).

Altre misure del Decreto Liquidità

  • tutti i versamenti, la cui scadenza era stata posticipata al 20 marzo 2020 dal decreto Cura Italia, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020;
  • l’estensione dell’opzione di disapplicazione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista dal decreto “Cura Italia” anche alle scadenze di aprile e maggio;
  • l’estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo scorso e la scadenza per l’invio della Certificazione Unica è stata prorogata dal 31 marzo al 30 aprile;
  • il riscadenzamento dei termini previsti per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 2020 secondo il seguente calendario:
Periodo di riferimento  Importo dovuto Scadenza del versamento
I trimestre Superiore a € 250,00 20 aprile
I trimestre Inferiore a € 250,00 20 luglio
II trimestre Superiore a € 250,00 20 luglio
I e II trimestre Inferiore a € 250,00 20 ottobre
III trimestre Qualsiasi sia l’importo 20 ottobre
IV trimestre Qualsiasi sia l’importo 20 ottobre
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