Novità ricerca e sviluppo, legge di bilancio 2020

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Credito ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, attività innovative (comma 198-209)

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) è stato limitato alle sole spese sostenute nel 2019 il credito d’imposta previsto dall’articolo 3 DL 145/2013 (pari al 25% o 50% delle spese sostenute) ed è stato introdotto per le spese sostenute dal 01 gennaio 2020 un nuovo credito d’imposta che è riconosciuto per attività di R&S, Innovazione Tecnologica e Attività innovative.

Per la fruizione del Credito è prevista una comunicazione al MISE che dovrà indicare modalità e termini per l’invio della stessa.

A chi spetta: a tutti i soggetti IRES e alle stabili Organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica assunta

Non spetta alle imprese:

  • In liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali in corso;
  • Destinatarie delle sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01

Per accedere al credito d’imposta occorre essere in regola con gli adempimenti previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

Inoltre, il Credito d’imposta:

  • non può essere ceduto o trasferito “neanche all’interno del consolidato fiscale”;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né alla base imponibile dell’Irap;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR
  • è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese a condizione che il vantaggio non sia superiore del costo sostenuto.

Entro il 01 marzo 2020 il MISE emanerà un D.M. con i criteri per la corretta applicazione della legge.

 

Quali sono le attività agevolabili?

Attività di Ricerca e Sviluppo (rif. Manuale di Frascati)

Sono considerate ammissibili le attività di:

  1. RICERCA FONDAMENTALE,
  2. RICERCA INDUSTRIALE,
  3. SVILUPPO SPERIMENTALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
Attività di Innovazione Tecnologica (rif. Manuale di Oslo)

Sono considerate ammissibili le attività diverse da quelle di R&S finalizzate alla realizzazione di:

  • Prodotti
  • Processi di produzione

Nuovi o sostanzialmente migliorati.

Si considerano tali, i beni materiali, immateriali, servizi o processi che si differenziano rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’eco-compatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.

Non sono considerate attività di Innovazione Tecnologica quelle:

  • di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti dell’impresa e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell’impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale per elementi estetici o secondari;
  • per l’adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente
  • per il controllo della qualità e la standardizzazione dei prodotti.
Attività Innovative

Sono considerate ammissibili le attività di:

  • Design
  • Ideazione Estetica

Svolte dalle imprese operanti nei settori:

  • tessile e della moda,
  • calzaturiero
  • occhialeria
  • orafo
  • del mobile e dell’arredo
  • della ceramica

Quali sono le spese ammissibili?

  1. Spese del Personale impiegato per ciascuna attività relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro autonomo subordinato, di lavoro autonomo o altro rapporto di lavoro diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegati nelle attività. Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni di età al primo impiego e in possesso di una laurea specifica (a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari a 150% del relativo ammontare
  2. Quote di ammortamento, canoni di leasing/affitto e altre spese relative ai beni materiali mobili e , per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese sostenute per il personale impiegato nella specifica attività
  3. Solo per le attività di R&S, quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi di privative industriali relative a un’invenzione industriale, biotecnologica, topografia di prodotto, semiconduttori, nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività
  4. Spese per Contratti aventi a oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d’imposta
  5. Spese per servizi di consulenza ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale oppure delle spese per contratti con commissionari
  6. Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale oppure delle spese per contratti con commissionari

Nuove aliquote per il credito d’imposta spettante

In base all’ attività agevolabile è riconosciuto un Credito d’Imposta diversificato.

Attività Credito d’Imposta
Attività di R&S 12% della Base di Calcolo, limite max 3 Milioni
Attività di Innovazione Tecnologica 6% della base di calcolo, limite max 1,5 Milioni
Attività di Innovazione Tecnologica con obiettivi di transazione ecologica o Innovazione digitale 4.0 10% della base di calcolo, limite max 1,5 Milioni
Attività Innovative 6% della base di calcolo, limite max 1,5 Milioni

La base di calcolo deve essere considerata al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese ammissibili, il limite massimo deve essere considerato nell’anno qualora il periodo d’imposta sia diverso da 12 mesi e infine il beneficio può essere utilizzato per più attività agevolabili nello stesso periodo d’imposta a condizione che i progetti e le spese siano separati analiticamente.

Utilizzo del Credito

  • Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è maturato, previa certificazione attestante l’effettivo sostenimento delle spese da parte di un Revisore Legale.
  • Le spese di certificazione concorrono alla formazione del Credito d’imposta nel limite max di 5.000 euro.
  • Non sono previsti limiti di importo per l’utilizzo del credito in compensazione.

Adempimenti

Richiesta la predisposizione di una relazione tecnica da parte del responsabile del progetto che indichi le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili, e controfirmata dal legale rappresentante. Per le attività commissionate a terzi la relazione deve essere predisposta dal soggetto che esegue tali attività.

Esempi di calcolo

c.o. voce di spesa importo ipotizzato limite massimo ammissibile
a Personale 100.000,00 €
b Macchinari 30.000,00 € 30% delle spese del personale
c Contratti di ricerca extra-muros con università o enti di ricerca 75.000,00 € aumento del costo sostenuto per
150% con spese extra muros con Università
d Ammortamento privative industriali 10.000,00 € limite massimo
1.000.000 dell’ammortamento per primative industriali
e Spese per consulenze 20.000,00 € 20% delle spese del personale
f Spese per materiali per prototipi e impianti pilota 30.000,00 € 30% delle spese del personale
TOTALE BASE DI CALCOLO 265.000,00 €
CREDITO D’IMPOSTA 31.800,00 € 12 % percentuale di credito spettante
3 QUOTE COSTANTI 10.600,00 €
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