Lavoratori somministrati: comunicazione da inviare entro il 31 gennaio

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contratti somministrazione

Il D. Lgs. 81/2015, all’art. 36, co. 3, obbliga i datori di lavoro che hanno assunto lavoratori in somministrazione, a comunicare ogni 12 mesi alle RSU, alle RSA o, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale:

  • il numero dei contratti di somministrazione conclusi;
  • la loro durata;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati.

La comunicazione può essere effettuata anche tramite le associazioni di datori di lavoro alla quale l’azienda aderisce o conferisce mandato.

Violazioni e sanzione

Secondo quanto previsto dall’art. 40 co. 2 del D. Lgs. 81/2015, la violazione di tale obbligo di comunicazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da  250 a 1.250 euro.

La sanzione viene applicata, secondo quanto veniva specificato dal Ministero del lavoro con nota prot. n. 12187/2012 sia in caso di mancato assolvimento dell’obbligo di comunicazione che in caso di un non corretto assolvimento dello stesso.

Tempistiche della comunicazione

In merito alla tempistica della comunicazione, la stessa nota ministeriale n. 12187/2012 stabilisce che, al fine di non incorrere in sanzione, la comunicazione periodica vada effettuata entro il 31 gennaio di ogni anno (o entro la diversa data stabilita dalla contrattazione collettiva), e deve riferirsi ai dati sull’utilizzo di lavoratori somministrati relativi all’anno di calendario immediatamente precedente.

Pertanto entro il 31 gennaio 2020 (o entro diversa data stabilita dalla contrattazione collettiva) dovranno essere comunicati il numero dei contratti di somministrazione conclusi, la loro durata, il numero e la qualifica dei lavoratori impiegati relativi al periodo 1 Gennaio 2019 – 31 Dicembre 2019.

La comunicazione può essere consegnata a mano, oppure inviata tramite pec o raccomandata A/R.

Rispetto alla previgente normativa, contenuta nell’art. 24 del D.Lgs. 276/2003, non è più previsto l’obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali dell’avvio di rapporti di somministrazione prima della stipulazione dei contratti stessi (o nel termine di 5 giorni successivi alla stipula qualora sussistano motivi di urgenza e necessità). Tuttavia, potendo essere tale obbligo contenuto nella contrattazione collettiva, è necessario verificare le previsioni del CCNL applicato.

I modelli di comunicazione da inviare

Qui di seguito due file da poter scaricare ed utilizzare per la comunicazione

Modello di comunicazione periodica
Bozza comunicazione preventiva somministrazione

Ricordiamo che i lavoratori assunti con contratto di somministrazione devono essere registrati nel LUL e la loro assunzione, pur essendo effettuata direttamente dall’Agenzia di somministrazione, deve essere comunicata al consulente che effettua l’elaborazione delle buste paga.

Per eventuali chiarimenti puoi contattarci utilizzando il form qui sotto.

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