Contratti di lavoro a termine e contributo Naspi

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Nei primi giorni di settembre l’INPS con la circolare n° 121 ha fornito nuove istruzioni in merito al versamento del contributo addizionale NASpI a valere sui rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Con l’introduzione del Decreto Dignità (D.L. n. 87/2018) è stato previsto un meccanismo di aumento dei contributi da versare in occasione di ciascun rinnovo contrattuale, al fine di rendere meno convenienti le assunzioni a tempo determinato rispetto a quello indeterminato.

Il contributo addizionale ordinario

Al fine di contestualizzare le novità introdotte, è bene ricordare che il contributo addizionale, introdotto dalla L. n. 92/2012, è fissato nella misura di 1,40% della retribuzione imponibile ed è dovuto in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.

Quanto sopra, non trova applicazione per le assunzioni riferite ai seguenti soggetti:

  • lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti;
  • lavoratori operai agricoli;
  • lavoratori delle pubbliche amministrazioni;
  • apprendisti;
  • lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963.

Le novità introdotte dal Decreto Dignità: incremento del contributo in caso di rinnovo

Il contributo addizionale a carico del datore di lavoro – pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali applicato ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Ne consegue che al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% andrà incrementata dello 0,5% e così via.
In tal modo verrà determinata la nuova misura del contributo addizionale cui aggiungere nuovamente l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo. Il medesimo criterio di calcolo dovrà essere utilizzato per eventuali rinnovi successivi, avuto riguardo all’ultimo valore base che si sarà venuto a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.

Ad esempio, nel caso in cui un contratto a tempo determinato venisse rinnovato per tre volte, l’incremento dello 0,5% si sommerà a quanto dovuto in precedenza:

  • contratto originario: 1,4%
  • 1° rinnovo: 1,9% (1,4% + 0,5%)
  • 2° rinnovo: 2,4% (1,9% +0,5%)
  • 3° rinnovo: 2,9% (2,4% + 0,5%)

Al riguardo è opportuno precisare che, ai soli fini della determinazione della misura del contributo addizionale al quale aggiungere l’incremento dello 0,5%, non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del Decreto Dignità.

La maggiorazione dello 0,5% non si applica in caso di proroga del contratto, in quanto la disposizione introdotta dal decreto-legge n. 87 prevede che il contributo addizionale sia aumentato solo in occasione del rinnovo (fa eccezione esclusivamente la proroga con diversa causale rispetto a quella indicata nel contratto da prorogare).

Sono escluse dall’applicazione dell’incremento previsto dal Decreto Dignità, i rinnovi riferiti ai seguenti soggetti:

  • lavoratori domestici
  • contratti a termine stipulati da università private, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione nonché gli enti privati di ricerca per lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all’innovazione.

Queste ultime categorie rimangono soggette al contributo ordinario addizionale ma per espressa previsione del legislatore non all’aumento del contributo addizionale con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato.

Termine per il versamento della maggiorazione del contributo addizionale NASpI

L’INPS con messaggio n. 3447 del 14.9.2019 ha comunicato che il termine ultimo per il versamento della contribuzione in oggetto relativa al periodo 14 luglio 2018 – agosto 2019, è prorogato al mese di ottobre 2019. Sin dalla mensilità di settembre sarà necessario versare mensilmente il contributo addizionale.

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