Ccnl delle aziende esercenti noleggio autobus con conducente (Anav)
Accordo di rinnovo del 6 ottobre 2022
di NexumStp S.p.A.
Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
info@nexumstp.it
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In data 6 ottobre 2022 Anav, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese esercenti noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Di seguito le principali novità.
Una tantum
A integrale copertura del periodo compreso dal 1° gennaio 2021 – 30 settembre 2022 è stata quantificata una somma una-tantum, onnicomprensiva, pari a euro 100 al parametro C2 da ricalcolare sulla base della vigente scala parametrale (tabella n. 1).
L’erogazione è stata ripartita in due erogazioni, la prima pari a euro 50 da corrispondere con la retribuzione della competenza del mese di novembre 2022 e la seconda pari a euro 50 da corrispondere con la retribuzione delle competenze del mese di maggio 2023.
L’una-tantum spetta solo ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del CCNL (6 ottobre 2022), ivi compreso il personale assunto con contratto di apprendistato ed è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Inoltre, non rientra nella base di calcolo del T.F.R. e della contribuzione al Fondo Priamo.
Per i lavoratori a tempo determinato, ivi compresi i lavoratori somministrati (in forza alla data di stipula del CCNL del 6 ottobre) il periodo di riferimento è rappresentato dalla durata del vigente rapporto, ivi incluse eventuali proroghe, relativamente ai mesi effettivamente lavorati nel periodo 1° gennaio 2021 – 30 settembre 2022.
In caso di cessazione dal servizio prima della prevista erogazione, l’importo dovrà essere liquidato con l’ultimo cedolino retributivo.
In ogni caso, l’importo dell’una tantum dovrà essere rapportato ai mesi di effettiva prestazione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 settembre 2022, considerando mese intero la frazione superiore ai 15 giorni.
Aumenti retributivi
La retribuzione tabellare, riferita al livello C2 e da riparametrare secondo la scala vigente (tabella n. 2), viene incrementata di 90,00 euro secondo le seguenti decorrenze:
- 30 euro dalla retribuzione riferita a ottobre 2022;
- 30 euro dalla retribuzione riferita a febbraio 2023;
- 30 euro a dalla retribuzione riferita a ottobre 2023.
Elemento di garanzia retributiva
L’articolo 5-ter dà attuazione a quanto stabilito dall’Accordo interconfederale del 15 aprile 2009 per l’attuazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, riguardo alla diffusione della contrattazione di secondo livello.
Nel particolare, l’ERG sarà erogato per la prima volta a partire da ottobre 2024 – ai soli lavoratori dipendenti in forza al 1° gennaio del medesimo anno – nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retribuitivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici, anche forfettari, individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal CCNL.
Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di ottobre di ogni anno ed è corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell’anno precedente.
La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni deve essere considerata, a questi effetti, come mese intero; l’importo va riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima del momento di corresponsione dell’elemento di garanzia, il suddetto importo dovrà essere corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
Dall’adempimento sono escluse le aziende che facciano ricorso ad ammortizzatori sociali per il periodo di intervento degli stessi.
Fondo Tpl Salute
Allo scopo di sviluppare il sistema di Welfare contrattuale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 il contributo annuo a carico dell’azienda per il finanziamento del Fondo TPL Salute – previsto dall’accordo del 26 luglio 2018 – sarà pari a euro 144,00 per ogni lavoratore non in prova in forza a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti. Seguiranno indicazioni circa le modalità di versamento.
Ticket restaurant
Il valore del buono pasto previsto dall’accordo del 26 luglio 2018 viene incrementato a euro 6,50 a partire dal mese di marzo 2023 ed euro 7,00 dal mese di novembre 2023.
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