Attività di riscossione e termini di pagamento durante l’Emergenza Covid-19

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Cosa dice la norma?

Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori

  1. Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all’articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all’articolo 1–bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all’articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.
  3. Sono, altresì, sospese, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell’articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.

Art. 68 – Sospensione Dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione

  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all’articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all’articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  3. E’ differito al 31maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all’articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all’articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all’articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell’anno 2018, nell’anno 2019 e nell’anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025”.

Il commento

a cura della dott.ssa Letizia Bortolaso

Dalla lettura delle norme in commento, introdotte con il D.L. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17/3/2020, tra le “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il legislatore delegato ha disposto misure di natura fiscale aventi impatto su:

      1. attività di riscossione
      2. termini di pagamento

Sospensione dell’attività di riscossione (art. 67)

Sebbene il lessico dell’art. 67 del D.L. 18/2020 lasci spazio ad una molteplicità di interpretazioni, da una prima analisi del contenuto della disposizione emerge che:

dall’8/3/2020 fino al 31/5/2020 sono sospese le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Ciò coerentemente con il dettato dell’art. 12 del D.L.gs. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali), cui la norma in esame fa espresso rinvio.

Un primo elemento che suscita perplessità, tuttavia, è il fatto che l’art. 67 in commento circoscrive la sospensione esclusivamente all’attività degli enti impositori. Ciò nonostante, non può non considerarsi che, nella generalità dei casi, l’attività di riscossione viene svolta dagli agenti della riscossione e non dagli enti impositori.

Al riguardo, pare opportuno leggere l’art. 67 del D.L. 18/2020 anche alla luce della direttiva firmata il 12 marzo 2020, a seguito del DPCM dell’11 marzo 2020, dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha decretato l’arresto, tra le altre, proprio delle attività di riscossione, ad eccezione di quelle in imminente scadenza.

Un secondo aspetto da non sottovalutare, discende dall’utilizzo, da parte del legislatore, dell’espressione “sospensione dei termini relativi alle attività di… riscossione”, che lascerebbe intendere la possibilità per l’ente impositore/agente della riscossione di procedere ugualmente all’attività predetta, che non parrebbe dunque – secondo l’interpretazione strettamente letterale – inibita.

Senonché, la lettura delle norme richiamate congiuntamente alle indicazioni ad oggi fornite dall’Agenzia delle entrate-Riscossione attraverso i suoi canali ufficiali, consente di ritenere che sono attualmente sospese sino al 31/5/2020 tutte le attività di riscossione, tra cui anche i c.d. “pignoramenti diretti” da parte dell’agente della riscossione ex art. 72bis del D.Lgs. 602/1973.

Sospensione dei termini di pagamento (art. 68)

Altra misura di forte impatto sul fronte fiscale adottata dal legislatore è quella contenuta nell’art. 68 del D.L. 18/2020, che prevede, in sintesi:

      • la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate (tributarie e non) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito, in scadenza tra l’8/3/2020 e il 31/5/2020. I pagamenti sospesi dovranno, tuttavia, essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30/6/2020;
      • il differimento al 31/5/2020 della rata della “Rottamazione-ter” scaduta il 28/2/2020 e della rata in scadenza il 31/3/2020 del “Saldo e stralcio”.

La sospensione trova applicazione anche in relazione agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali di cui alla procedura coattiva di riscossione di entrate patrimoniali, proventi del demanio ed altro, nonché con riferimento agli atti di riscossione emessi dagli enti locali in materia di entrate tributarie e patrimoniali.

Infine, stante il rimando all’art. 12 del D.Lgs. 159/2015, beneficia della proroga dei termini anche la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità degli agenti della riscossione relative ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019, 2020, che slittano ciascuno di due anni giungendo rispettivamente alla fine del 2023, del 2024 e del 2025.

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