Appalti e subappalti: Nuovi obblighi dal 1 Gennaio 2020

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Dal 1 Gennaio 2020 per gli appalti di manodopera sono entrate in vigore nuovi obblighi per committenti e appaltatori volti a contrastare l’elusione del corretto versamento delle ritenute fiscali.

Il D.L. n. 124/2019 (cosiddetto Decreto Fiscale) convertito nella Legge 157/2019, con l’articolo 4, commi 1 e 2, ha introdotto nel D.Lgs n. 241/1997 il nuovo articolo 17-bis rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”.

La citata disposizione di legge introduce nuovi adempimenti sia in capo al Committente che in capo all’appaltatore/subappaltatore/affidatario per contrastare il rischio di una irregolare gestione del versamento delle ritenute fiscali relative alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nell’appalto stesso.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le nuove disposizioni sono obbligatorie a partire dal 01 gennaio 2020 esclusivamente per i casi di appalti, subappalti, affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati che:

  • abbiano un valore annuo complessivo superiore a 200.000 euro annui;
  • siano svolti o effettuati con prevalente utilizzo di manodopera, presso le sedi del Committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del Committente stesso o comunque a quest’ultimo riconducibili.

LA NUOVA PROCEDURA

Obblighi per il Committente

Il Committente (ivi compresi i condomini), in caso di appalti di opere e servizi rientranti nel campo di applicazione suddetto, è tenuto a:

  • richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e in caso, alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento delle ritenute irpef, nonché delle ritenute a titolo di addizionale regionale e comunale, operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato;
  • controllare e riscontrare il corretto e congruo versamento delle ritenute da parte dell’appaltatore/subappaltatore, o affidatario.

Obblighi per l’Appaltatore/Subappaltatore/Affidatario

È tenuto a:

  • versare le ritenute fiscali trattenute ai lavoratori dipendenti (Irpef, add. Regionale, Add. Comunale) in relazione alle prestazioni di lavoro effettuate (su ogni specifico appalto/servizio), con distinte deleghe di pagamento (Mod. F24) per ciascun committente, senza possibilità di compensazione (a tal proposito l’Agenzia delle Entrate con Circolare 109/2019 ha istituito apposito “Codice Committente”);
  • trasmettere al committente -e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice- entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di versamento del Mod. F24 (giorno 16 del mese successivo a quello in cui le retribuzioni sono state erogate) :
  • le deleghe di pagamento (Mod.F24) ad attestazione del versamento delle ritenute;
  • un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio:
  • delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore in esecuzione dell’opera o del servizio affidato;
  • dell’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
  • delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal

L’Agenzia delle Entrate potrà con proprio provvedimento, prevedere e disciplinare modalità di trasmissione telematica delle informazioni da comunicare al committente (elenco dei nominativi dei lavoratori e dettaglio delle ore prestate, della retribuzione corrisposta e delle ritenute effettuate) che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati da parte del committente.

Per i contratti rientranti nel campo di applicazione descritto la norma prevede inoltre il divieto per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici della facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati in relazione al personale impiegato sul contratto d’opera/servizio interessato.

INADEMPIMENTI DA PARTE DELL’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE/AFFIDATARIO

 

Il Committente, nel  caso in cui l’impresa appaltatrice o affidataria (o le imprese subappaltatrici in caso di subappalto) non trasmetta entro i termini previsti le deleghe di pagamento (mod. F24) e/o non fornisca le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, ovvero nel caso in cui risulti un omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa (si veda il precedente punto 2), è obbligato a:

  • sospendere il pagamento   dei   corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio, ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;
  • darne comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente entro novanta giorni.

REGIME SANZIONATORIO PER IL COMMITTENTE

 

Il Committente, in caso di sua inottemperanza agli obblighi di:

  • richiesta all’impresa appaltatrice o affidataria di copia delle deleghe di pagamento – Mod. F24 e/o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o servizio

Ovvero:

  • in caso di mancata sospensione del pagamento dei corrispettivi in favore dell’appaltatore a seguito della mancata trasmissione da parte di quest’ultimo delle deleghe di pagamento e delle informazioni relative ai lavoratori ovvero in caso di omesso/insufficiente versamento delle ritenute, rispetto a quanto evidenziato nella documentazione trasmessa dall’impresa

è tenuto a:

  •    pagare una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione e tempestivo versamento delle stesse

 

SEMPLIFICAZIONE IN CASO DI CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA’ (“DURC FISCALE”)

 

Per espressa previsione normativa gli obblighi previsti dalla procedura descritta, ivi inclusi i divieti di compensazione, non devono essere osservati ove l’impresa appaltatrice dimostri al Committente, con apposita certificazione emessa dall’Agenzia delle Entrate:

  • di essere in attività da almeno tre anni ed in regola con gli in regola con gli obblighi dichiarativi e di aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  • di non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50 000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

 

Tale documento di certificazione emesso dall’Agenzia delle Entrate (Durc Fiscale) avrà valenza quadrimestrale.

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