Nuove Regole per le SRL per la nomina dell’Organo di Controllo

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Il Codice della crisi d’impresa ha notevolmente modificato le disposizioni dettate dall’art. 2477, C.c. contenente la disciplina della revisione e controllo delle società a responsabilità limitata.

Sono stati previsti nuovi limiti dimensionali (di attivo/ricavi/dipendenti) che una volta superati determinano l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore.

Tali novità richiedono la verifica della necessità di adeguare lo statuto e/o nominare l’organo di controllo/revisore, entro il 16 Dicembre 2019.

La verifica degli statuti

Il primo controllo verrà effettuato sulla data di costituzione della srl, verificando se è precedente o successiva al 16 Marzo 2019.
In questo ultimo caso, infatti, il notaio avrà tenuto conto delle nuove previsioni in tema di controlli e revisione.

Se invece la società è stata costituita prima di tale data, andrà verificato se adeguare o meno lo statuto societario alle nuove disposizioni del “Codice della crisi d’impresa”.

Qualora lo statuto dovesse risultare già adeguato alle novità introdotte dal Decreto, la società dovrà procedere a nominare entro il 16 Dicembre 2019, l’organo di controllo/revisore quando:

  1. è tenuta a redigere il bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. è stato superato per 2 esercizi consecutivi, almeno uno dei (nuovi) seguenti limiti:
    • attivo stato patrimoniale ≥ 4.000.000 €
    • ricavi vendite prestazioni ≥ 4.000.000 €
    • dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità

La verifica del superamento dei limiti al fine di stabilire l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore va effettuata prendendo in considerazione i parametri dimensionali del punto c), dei 2 esercizi antecedenti al suddetto termine, ossia 2017 e 2018.
L’obbligo di nomina verrà meno se per 3 esercizi consecutivi, la società non ha superato alcuno dei predetti limiti.

Cosa succede in caso di mancata nomina

Va evidenziato che in caso di mancata nomina, come stabilito dal citato art. 2477, il Tribunale può provvedere alla nomina dell’organo di controllo/revisore su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.

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