I meccanismi di controllo del Codice della crisi d’Impresa
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Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
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La riscrittura dell’articolo 2086 del Codice civile e la conseguente riforma della legge fallimentare, impone agli imprenditori l’obbligo organizzativo di scongiurare il rischio di crisi aziendali e di salvaguardare la continuità aziendale.
L’obbligo prevede la definizione di un assetto organizzativo al quale si affianca la predisposizione di un duplice meccanismo di allert, basato sulle segnalazioni degli organismi di sorveglianza e dei creditori pubblici qualificati.
Questo duplice meccanismo di controllo rappresenta lo strumento con cui il legislatore riesce a prevenire e controllare eventuali crisi in modo tale da poter intervenire in maniera preventiva.
Va però chiarito che il Codice della crisi non sanziona in alcun modo la mancata predisposizione di un adeguato assetto organizzativo; infatti secondo l’articolo 14 del Codice civile, gli organi di controllo sono tenuti unicamente a verificare quindi che l’impresa abbia un equilibrio economico e finanziario monitorando eventuali indici di crisi.
Le scelte amministrative relative all’organizzazione dell’impresa non sono quindi sindacabili da parte degli organismi di sorveglianza che, una volta dato corso alle procedure di composizione della crisi davanti all’Ocri, oppure alla liquidazione giudiziale o alle altre procedure concorsuali hanno il solo fine di soddisfare i creditori seguendo il principio della par condicio.
Non si deve però pensare che la mancata adozione di misure organizzative adeguate sia lasciata al buon senso degli amministratori dell’impresa; la responsabilità dell’imprenditore e quindi dell’organo amministrativo è riportata dall’articolo 2381, comma 5, del Codice civile.
Gli amministratori per legge (articoli 2393 e 2393 bis del Codice civile) sono chiamati a rispondere della mancata adozione di un assetto organizzativo nel caso in cui l’omissione concorra a determinare un evento dannoso.
Nel caso di imprenditori non organizzati in forma societaria, invece, il difetto organizzativo potrà essere fonte di responsabilità ai sensi dell’articolo 2043 del Codice civile.
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