Cooperanti espatriati, dopo oltre dieci anni arrivano le istruzioni Inps sui versamenti previdenziali di Paolo Stern e Sara di Ninno
di NexumStp S.p.A.
Un’alleanza fra persone che dà vita a una promessa condivisa, a un impegno leale e trasparente, fonte di crescita ed evoluzione reciproche.
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L’Inps, con la circolare n. 22/2026, ha chiarito gli obblighi contributivi per i cooperanti che lavorano all’estero in aspettativa. Per i contratti autonomi e co.co.co. si seguono le regole ordinarie. Per i subordinati, i contributi Iva (invalidità, vecchiaia e superstiti) vanno versati alla cassa di provenienza, quelli delle assicurazioni minori secondo l’inquadramento dell’ong.
L’Inps finalmente ha fatto chiarezza sulla posizione previdenziale dei cooperanti che svolgono temporaneamente missioni all’estero sospendendo il rapporto di lavoro in corso con altro datore di lavoro.
Andiamo con ordine, nell’ambito delle missioni di cooperazione internazionale, le organizzazioni non governative e più in generale gli enti del Terzo settore, non di rado si avvalgono della prestazione di lavoratori che scelgono di collocarsi in aspettativa non retribuita dalla loro attività italiana (sia alle dipendenze della pubblica amministrazione che di datori di lavoro privati), al fine di svolgere un periodo di lavoro all’estero in missioni di cooperazione, soprattutto nel campo sanitario.
La norma sulla cooperazione del 2014, espressamente disciplina questo aspetto (L.n. 125/2014, art. 28): “Per lo svolgimento delle attività di (cooperazione allo sviluppo), (…) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (…), hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, (…). Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. (…) In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese e ai datori di lavoro privati che concedono il collocamento in aspettativa senza assegni al personale di cui al comma 1 ovvero al coniuge che lo segue in loco, da essi dipendenti, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti e limiti temporali in vigore. Le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all’articolo 26 assumono tutti gli obblighi discendenti dal contratto, ivi inclusi quelli fiscali, previdenziali e assicurativi. I contributi previdenziali sono versati ai fondi stabiliti dalle vigenti leggi in ossequio al principio dell’unicità della posizione assicurativa“.
Proprio quest’ultima disposizione – nominando il principio dell’unicità della posizione assicurativa – ha generato forti dubbi sulle modalità applicative con riferimento agli obblighi contributivi da assolvere, e in particolare:
- Dove versare: a quale cassa previdenziale/gestione l’ong/osc deve essere versata la contribuzione a quella propria o quella di origine del lavoratore?
- Quanto versare: qual è l’aliquota corretta da applicare?
Questi dubbi, rimasti irrisolti per oltre 10 anni causando grandi incertezze operative specialmente in caso di lavoratori pubblici in aspettativa, hanno finalmente trovato una risposta nei chiarimenti dell’Inps, forniti con la circolare n. 22 del 3 marzo 2026.
Il contenuto di questa importante fonte di prassi può essere distinto in due differenti ambiti applicativi: i contratti di lavoro autonomo (P.Iva) o parasubordinato (co.co.co.) e i contratti di lavoro subordinato.
I contratti di lavoro autonomo e le collaborazioni coordinate e continuative
La previsione della circolare: “Nell’ipotesi in cui sia stipulato un contratto di cooperazione nelle forme del lavoro autonomo professionale con i titolari di partita Iva o del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, la contribuzione previdenziale è dovuta alle relative casse autonome professionali nel caso di lavoratori iscritti agli albi professionali per le attività regolamentate o alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le rispettive disposizioni che ne prevedono l’iscrizione”.
- Nel caso quindi di contratti autonomi (P.Iva): la contribuzione viene versata direttamente dal lavoratore nella cassa di appartenenza.
- Nel caso di co.co.co.: la contribuzione viene versata nella Gestione separata Inps o nelle gestioni separate delle casse previdenziali di appartenenza laddove esistenti. In questo caso alcune gestioni autonome possono prevedere che il versamento sia a cura del collaboratore e non del committente e pertanto il principio verrà mantenuto.
In estrema sintesi, le suddette casistiche devono essere gestite come la generalità dei contratti di queste tipologie.
I contratti di lavoro subordinato
La previsione della circolare: “Nel caso in cui il rapporto instaurato sia di tipo subordinato, gli obblighi contributivi relativi all’Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), in ossequio al principio dell’unicità della posizione assicurativa, devono essere assolti con riferimento alle casse e ai fondi di iscrizione del dipendente al momento del collocamento in aspettativa senza assegni al fine di assicurare la continuità di iscrizione alle gestioni di provenienza. Inoltre, si precisa che, nell’ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, i datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014 sono tenuti, in ogni caso, all’assolvimento degli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. minori, discendenti dal medesimo contratto di lavoro dipendente, al pari della generalità dei dipendenti in forza. Pertanto, per i lavoratori subordinati che svolgono l’attività di cooperazione in Paesi esteri, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro che concede l’aspettativa senza assegni, gli obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. minori devono essere determinati facendo riferimento all’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro di cui all’articolo 26 della legge n. 125/2014 e declinati in base alla qualifica del lavoratore”.
Il caso del lavoro subordinato risulta dunque un po’ più complesso da gestire (ma anche decisamente più raro nell’esperienza quotidiana), dovendosi distinguere tra:
- Obblighi contributivi relativi all’Assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS): devono essere assolti con riferimento alle casse e ai fondi di iscrizione del dipendente al momento del collocamento in aspettativa, con l’applicazione delle aliquote previste dalle casse/gestioni di appartenenza. Le ong/osc devono pertanto richiedere all’INPS l’apertura di una posizione contributiva alla Gestione pubblica per l’assolvimento degli obblighi contributivi alle gestioni e alle casse di iscrizione del dipendente medesimo all’atto del collocamento in aspettativa senza assegni, allegando sia l’atto di collocamento in aspettativa senza assegni sia la copia del contratto sottoscritto con il cooperante.
- Obblighi contributivi relativi alle assicurazioni c.d. minori (l’assicurazione economica di malattia; l’assicurazione economica di maternità; gli assegni per il nucleo familiare (ex CUAF); il Fondo di Garanzia; il Fondo di Tesoreria; la NASpI; il Fondo di integrazione salariale, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria): devono essere determinati facendo riferimento all’inquadramento previdenziale delle ong/osc e declinati in base alla qualifica del lavoratore.
Nei casi di contribuzione IVS erroneamente versata in difformità a quanto previsto nella circolare n. 22/2026, trova applicazione l’articolo 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale stabilisce che: “Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione”.
Si evidenzia infine come la base imponibile per la determinazione dei contributi sia di tipo convenzionale: “Gli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi delle organizzazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 26, discendenti dal contratto col personale all’estero, sono commisurati ai compensi convenzionali da determinare annualmente con apposito decreto non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze” (co. 9 dell’articolo 28 della legge n. 125/2014).
Con il decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 16 dicembre 2015, sono stati determinati i compensi convenzionali per il personale impiegato all’estero da organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, che devono aggiornarsi annualmente in base all’indice di perequazione delle pensioni. Per il 2026 l’importo dell’imponibile convenzionale per lavoratori cooperanti è pari a: 1.852,51 Euro.
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